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Terapie sostitutive

Regolamento, Direttiva e Raccomandazione per il trattamento di persone tossicodipendenti

Dal 5 aprile 2011 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulle cure sostitutive, approvato dal Consiglio di Stato. Lo scopo principale della revisione del Regolamento era di costruire un'architettura normativa coerente col diritto federale, semplice, flessibile e rispettosa dello stato delle conoscenze scientifiche che sono in costante e rapida crescita. Tenuto conto del continuo sviluppo della best practice, soprattutto per quanto riguarda la parte pratica della presa a carico dei pazienti in cura sostitutiva, il nuovo Regolamento è accompagnato da un'apposita Direttiva e Raccomandazione.

Regolamento

Il Regolamento del 5 aprile 2011 è stato rivisto nei punti seguenti:

  • Estensione della portata del Regolamento dal solo farmaco metadone a tutti i farmaci riconosciuti scientificamente efficaci nelle terapie sostitutive, con riferimento particolare alla buprenorfina.
  • Neurolettici, benzodiazepine, ansiolitici, ipnotici e altre sostanze psicotrope che sono soggetti alla Legge federale stupefacenti, non sono oggetto del presente Regolamento.
  • Riconoscimento esplicito dei Centri interdisciplinari di riferimento, sorti a Lugano e Locarno nella primavera del 2007. A loro compete aiutare un medico a valutare e seguire clinicamente un paziente tossicodipendente affetto da diverse patologie somatiche e psicologiche (pazienti complessi).
  • Conferimento d'ufficio dell'autorizzazione speciale ai servizi ambulatoriali dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale e delle strutture carcerarie.
  • Precisazione delle norme concernenti il rilascio dell'autorizzazione speciale, nonché le sanzioni di ammonimento e revoca della stessa.
  • Chiara separazione tra la nozione di "gestione delle cure" (registro dei pazienti) e "valutazione scientifica".
  • Precisazione sull'autorizzazione alla prescrizione, somministrazione e consegna del farmaco sostitutivo.
  • In particolar modo è chiarito l'aspetto riguardante la delega al personale infermieristico. 
  • Delega al Medico cantonale delle norme terapeutiche in ambito di prescrizione, consegna e somministrazione di stupefacenti per le terapie sostitutive.

    Il Regolamento è stato svuotato da elementi di natura medica, per definizione in costante evoluzione.

    Direttiva e Raccomandazione

    La Direttiva del Medico cantonale precisa gli aspetti pratici della prescrizione, consegna e somministrazione:

    • La prescrizione del farmaco sostitutivo e ogni cambiamento del dosaggio è esclusivamente di competenza medica e la durata della ricetta è limitata a tre mesi.
    • La prescrizione concomitante regolare di neurolettici, benzodiazepine, ansiolitici, ipnotici e altre sostanze psicotrope è riservata al medico responsabile della terapia sostitutiva.
    • La frequenza della somministrazione, all'inizio della cura, rimane quotidiana.
    • Una volta raggiunto l'equilibrio clinico la consegna del farmaco sostitutivo è consentita nella dose necessaria per un periodo massimo di una settimana.
    • Il coinvolgimento del Medico cantonale è obbligatorio nella decisione di avviare un trattamento in pazienti sotto i 18 anni.

      La Raccomandazione precisa inoltre alcuni aspetti relativi all'organizzazione delle ferie nonché il rapporto tra cura sostituiva con metadone e licenza di condurre.

      Formulari vacanze per i Paesi Schengen

      Formulari vacanze per altri Paesi

       I seguenti formulari, basati sui moduli della United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), sono stati ripresi e adattati da Swissmedic. Non si tratta però di formulari ufficiali. Il paziente è perciò invitato ad informarsi presso l'ambasciata sulle procedure da seguire nel Paese di destinazione.