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Informazioni generali sull'autorizzazione AOMS

NOTA BENE:

I fornitori di prestazioni già autorizzati a fatturare a carico dell’AOMS secondo il diritto anteriore (in vigore sino al 31.12.2021) beneficiano di una norma transitoria, e sono dunque considerati autorizzati secondo il nuovo art. 36 LAMal nel Cantone in cui esercitavano la propria attività al momento dell’entrata in vigore del suddetto articolo (1 luglio 2021) senza ulteriori richieste.

Ricordiamo che un operatore sanitario che intende esercitare a carico dell’AOMS in più Cantoni deve presentare domanda in ciascuno di essi.

Gli operatori sanitari impiegati presso strutture ambulatoriali o organizzazioni, non sono fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal: essi potranno fornire prestazioni in seno al loro rapporto d’impiego nella struttura o nell’organizzazione, ma il fornitore di prestazioni responsabile e con diritto di fatturazione è la struttura o l’organizzazione quale persona giuridica. La richiesta dovrà pertanto essere fatta in qualità di persona giuridica.

Questa procedura non è da confondere con quella per l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare la professione (libero esercizio) rilasciata già attualmente dall’Ufficio di sanità e che non conferisce alcun diritto in ambito di fatturazione alle assicurazioni malattia. L’autorizzazione al libero esercizio rilasciata nel Cantone in cui l’operatore desidera esercitare è uno dei requisiti da adempiere per poter beneficiare dell’autorizzazione AOMS.

Per il passaggio dal nuovo al vecchio diritto, e il relativo cambio di competenza, vale la seguente regola. Il fornitore di prestazioni che documenta che la sua attività è già stata intrapresa nel 2021 sarà trattato ancora da SASIS SA secondo il vecchio diritto. L'assegnazione del numero RCC da parte di SASIS SA potrebbe anche avvenire nel nuovo anno.

Nel caso in cui invece nella domanda l'istante dichiara che l'attività non inizierà prima del 2022, sarà competente il cantone per il trattamento, la valutazione dei nuovi requisiti imposti dal legislatore federale, ed il rilascio di una decisione formale.

L’ufficio di sanità potrà verificare l’adempimento delle condizioni imposte dalla legislazione federale (LAMal - OAMal) solo una volta ottenuta l’istanza correlata di tutta la necessaria documentazione. Il Cantone potrà anche rilasciare autorizzazione ad esercitare a carico dell’AOMS limitate nel tempo.

Una volta ottenuta l’autorizzazione ad esercitare a carico dell’AOMS da parte dell’Ufficio di sanità, il fornitore di prestazioni potrà rivolgersi a SASIS SA per richiedere il numero di codice creditore (n. RCC).

SASIS SA
Ressort RCC
Bahnhofstrasse 7
Cp 3841
6002 Luzern 2 Universität

Sono interessati a questa nuova procedura i nuovi fornitori di prestazioni delle seguenti categorie:

  • i medici,
  • i dentisti,
  • i farmacisti,
  • i chiropratici,
  • le levatrici,
  • i fisioterapisti,
  • gli ergoterapisti,
  • gli infermieri,
  • i logopedisti,
  • i dietisti,
  • i neuropsicologi,
  • gli psicoterapeuti (questi ultimi dal 1° luglio 2022),
  • i podologi,

così come le organizzazioni

  • di chiropratica,
  • di levatrici,
  • di fisioterapia,
  • di ergoterapia,
  • di logopedia,
  • di dietetica,
  • di neuropsicologia,
  • di podologia,
  • di psicoterapia (queste ultime dal 1° luglio 2022),
  • di cure e aiuto a domicilio,
  • gli istituti di cure ambulatoriali effettuate da medici, 
  • i laboratori,
  • i centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici,
  • le case per partorienti,
  • le imprese di trasporto e salvataggio,
  • gli stabilimenti di cura balneare.