Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
A partire dall’01.09.2018 con l'entrata in vigore della revisione parziale della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan), l’osteopata fa parte a tutti gli effetti degli operatori sanitari ai sensi dell’art. 54 lett. a) LSan e non più dei terapisti complementari cantonali.
Come annunciato ai singoli osteopati a ogni scadenza di autorizzazione da ormai 10 anni ciò significa in particolare che occorre essere in possesso del diploma di osteopata rilasciato o riconosciuto dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) per poter continuare ad esercitare la professione di osteopata.
Maggiori informazioni in merito all'esame intercantonale per osteopati sono disponibili QUI.
Gli osteopati che sono sprovvisti del diploma CDS devono cessare la propria attività entro il 31.12.2018 e non potranno più far uso della relativa indicazione professionale.
Gli osteopati che sono sprovvisti del diploma CDS devono cessare la propria attività entro il 31.12.2018 e non potranno più far uso della relativa indicazione professionale.
Essi devono confermare la cessazione dell'attività di osteopata all'Ufficio della sanità inoltrando una scheda dati "terapista complementare" aggiornata e compilata in ogni sua parte ove devono essere specificati tutti i metodi terapeutici che intendono praticare nell’ambito dell’attività di terapista complementare.
Facciamo notare che dall'entrata in vigore della revisione della Legge sanitaria, ogni tipo di attività (sotto la propria responsabilità, dipendente e/o in formazione) è soggetto ad autorizzazione.
Maggiori informazioni per ottenere l'autorizzazione sono reperibili QUI.