Ricusa LAMal
I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall’autorità competente; non possono esigere rimunerazioni superiori per prestazioni previste dalla LAMal (protezione tariffale). ll fornitore di prestazioni che rifiuta di fornire prestazioni conformemente alla LAMal deve presentare un’istanza di ricusa allo scrivente Ufficio. Il nominativo del fornitore di prestazioni che opta per la ricusa è pubblicato nel Foglio ufficiale (art. 44 LAMal e art. 70 LCAMal).
L’effetto della ricusa prende inizio con la pubblicazione nel Foglio Ufficiale. Da qual momento, il fornitore di prestazioni non avrà più diritto a rimunerazioni ai sensi della LAMal. Il paziente dovrà quindi essere previamente informato della ricusa del fornitore di prestazioni.
La conferma della ricusa rilasciata da parte dello scrivente Ufficio di sanità dovrà essere in seguito trasmessa a SASIS che provvederà ad annullare il codice creditore (n° RCC).