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Revisione LPMed - Implicazioni per i farmacisti

Il 1. gennaio 2018 é entrata in vigore la revisione parziale della Legge federale sulle professioni mediche (LPMed) adottata dal Parlamento il 20 marzo 2015.

NOTA BENE

I farmacisti che non disporranno del titolo federale di perfezionamento, i farmacisti che non faranno domanda di conversione del FPH di Pharmasuisse entro il 31.12.2020 e i farmacisti che non saranno in grado di dimostrare di avere assolto un periodo di pratica in farmacia equivalente almeno a 2 anni a tempo pieno non potranno più essere riconosciuti come fornitori di prestazioni a carico dell’assicurazione malattia. Di conseguenza, in futuro questi farmacisti potranno esercitare unicamente come collaboratori oppure come supplenti. Evidentemente resta sempre aperta a tutti la possibilità di conseguire il titolo di perfezionamento federale secondo il percorso normale introdotto per i neodiplomati.

Per tutti i farmacisti non in possesso di autorizzazione al libero esercizio valida prima dell'entrata in vigore della nuova LPMed vale quanto segue:

  • Per esercitare l’attività sotto la propria responsabilità (cioè come gerente o supplente) è necessario aver conseguito il titolo federale di perfezionamento in farmacia d’officina. Tale titolo abilita anche a fatturare alle casse malati.
  • Senza titolo federale di perfezionamento è possibile esercitare unicamente come collaboratore, sotto la diretta sorveglianza del responsabile sanitario, senza possibilità di assumere supplenze.
  • I farmacisti che certificano di essere iscritti al corso di perfezionamento sono abilitati a supplire il responsabile sanitario della farmacia in cui si stanno formando, tuttavia solo dopo alcuni mesi di attività e per un periodo limitato.

In tutti i casi resterà necessario anche in futuro disporre di un’autorizzazione d’esercizio preventiva da parte dell’Ufficio di sanità.

Per i farmacisti che al 31.12.2017 sono già in possesso del libero esercizio nel Cantone Ticino oppure di un’autorizzazione rilasciata in un altro Cantone che li abiliti ad esercitare la professione a titolo indipendente, si applicano le disposizioni tran

  • Chi possiede già il titolo federale di perfezionamento mantiene invariate le proprie competenze e i propri diritti.
  • Chi possiede il titolo FPH in farmacia d’officina di Pharmasuisse può chiederne la conversione nel titolo federale di perfezionamento. Il termine per chiedere la conversione scade il 31.12.2020.
  • I farmacisti che al 31.12.2017 sono già gerenti di una farmacia mantengono tutte le loro competenze anche senza titolo federale di perfezionamento. Questo vale anche in caso di cambiamento della farmacia dopo il 1.1.2018.
  • I farmacisti che sono in grado di documentare l’equivalente di 2 anni di pratica in farmacia a tempo pieno possono richiedere a Pharmasuisse un certificato da presentare agli assicuratori malattia al momento dell’eventuale assunzione di una gerenza.
  • I farmacisti che stanno già assolvendo il periodo di pratica richiesta per fatturare alle casse malati hanno tempo fino al 31.12.2019 per completare la formazione e documentare l’equivalente di 2 anni a tempo pieno.

Inoltre:

  • Fino al 31.8.2018 Pharmasuisse offre la possibilità di conseguire il titolo federale di perfezionamento secondo una procedura semplificata. Questa possibilità è limitata ai farmacisti che nel corso degli ultimi 10 anni hanno lavorato in farmacia d’officina almeno l’equivalente di 4 anni a tempo pieno; sono computabili unicamente i periodi superiori a 6 mesi e le attività almeno al 50%. Per i dettagli riferirsi alla circolare di Pharmasuisse dell’ottobre 2017.

Infine per tutti:

  • Ogni farmacista che esercita sotto la propria responsabilità (gerenti e supplenti) ha l’obbligo professionale di disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale. Se il datore di lavoro non ha concluso una polizza RC per la farmacia, tocca al singolo farmacista assicurarsi.
  • L’aggiornamento permanente volto ad approfondire, estendere e migliorare le proprie conoscenze, attitudini e capacità professionali è un elemento centrale introdotto dal Parlamento, ai fini della garanzia della qualità. I farmacisti FPH sono già tenuti a conseguire almeno 200 crediti all’anno tramite la partecipazione a corsi di aggiornamento accreditati. Il Dipartimento esige ora che lo stesso impegno (cioè 200 punti all’anno) sia dimostrato anche dai farmacisti che non dispongono dei requisiti per ottenere il titolo di perfezionamento federale ma che, in virtù delle disposizione transitorie, esercitano o eserciteranno comunque come gerenti. Il controllo dell’aggiornamento professionale sarà delegato all’OFCT.
  • Ogni farmacista dovrà far iscrivere entro il 31.12.2019 le proprie conoscenza linguistiche nel Registro federale MedReg. La relativa richiesta potrà essere fatta online sul sito dell’UFSP a partire dall’11.01.2018.

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