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Revisione LSan - Informazioni per estetisti/e

Il 1. settembre 2018 é entrata in vigore la modifica della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) approvata dal Gran Consiglio lo scorso 11 dicembre 2017.

In concomitanza con l'entrata in vigore della revisione parziale della legge sanitaria il Consiglio di Stato ha deciso, di concerto con l'Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI), di estendere l'elenco delle prestazioni soggette ad autorizzazione da parte dell'Ufficio di sanità.

Oltre alle quattro prestazioni sinora regolamentate (drenaggio linfatico a fini estetici, epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione, estrazione dei grani di miglio e trucco permanente, semi-permanente e simili) sono pertanto ora ammessi solo dopo regolare autorizzazione da parte dell'Ufficio di sanità il microblading, il microneedling e l'utilizzo di dispositivi iniettabili completamente riassorbiti entro 30 giorni. 

ATTENZIONE:

Nel caso in cui fosse necessario presentare l'attestazione della frequenza di un corso AESI, all'istante verrà richiesto di produrre l'attestazione del corso AESI o la relativa equivalenza rilasciata da AESI stessa.

I requisiti per ottenere le relative autorizzazioni sono codificati nell'art. 2 del Regolamento concernente l'esercizio della professione di estetista:

drenaggio linfatico a fini estetici;

  • Estetista con attestato professionale federale
  • Estetista AFC con corso AESI o equivalente

epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;

  • Estetista con attestato professionale federale
  • Estetista AFC con corso AESI o equivalente

estrazione dei grani di miglio;

  • Estetista con attestato professionale federale
  • Estetista AFC

trucco permanente, semi-permanente e simili (introduzione a fini estetici di elementi pigmentali a livello dello strato basale del derma);

  • Derma-pigmentologa con attestato professionale federale
  • Estetista AFC con corso AESI o equivalente

microblading;

  • Derma-pigmentologa con attestato professionale federale
  • Estetista AFC con corso AESI o equivalente

microneedling;

  • Estetista con attestato professionale federale / indirizzo "estetica medica"
  • Estetista AFC con corso AESI o equivalente

utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni);

  • Estetista con attestato professionale federale / indirizzo "estetica medica" con corso AESI o equivalente
  • Estetista AFC con corso AESI o equivalente

Si ricorda che attualmente l'unico dispositivo iniettabile permesso alle estetiste è l'acido ialuronico a condizione che venga riassorbito dal corpo entro 30 giorni (fonte: swissmedic)

Cosa devo fare per praticare una prestazione regolamentata:

nel caso in cui non si disponesse di nessuna autorizzazione vogliate cortesemente visitare la pagina web: 

 

nel caso in cui voleste estendere l'attuale autorizzazione vogliate cortesemente visitare la pagina web:

NOTA BENE

Ricordiamo le nuove disposizioni previste dall’Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (OCCU) modificata il 01.05.2017 nonché dagli articoli 62 e 95 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) modificata il  01.05.2018 che prevedono tra l’altro l’obbligo di notifica per le aziende che offrono tatuaggi o trucco permanente entro un anno dall’entrata in vigore.

Per maggiori informazioni al riguardo e per il formulario di notifica consultare sito del Laboratorio cantonale, Bellinzona.