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Informazioni importanti in merito alla revisione parziale della Legge sanitaria e della legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed)

L'anno 2018 è stato caratterizzato da due importanti revisioni legislative parziali:

Le informazioni contenute sul presente sito rappresentano un riassunto delle principali modifiche senza pretendere di essere esaustive.

Dal 1. gennaio 2018 valgono le seguenti modifiche, che si applicano anche a coloro che il 1. gennaio 2018 già erano autorizzati:

  • il campo d’applicazione della LPMed è stato formalmente esteso a tutti gli operatori delle professioni mediche universitarie attivi economicamente nel settore dell’economia privata sotto la propria responsabilità professionale;
  • l’esercizio di una professione medica universitaria è tuttavia sempre subordinato :
    • all’iscrizione nel registro federale delle professioni mediche universitarie (MedReg) dei propri diplomi
    • all’iscrizione nel registro federale delle professioni mediche universitarie (MedReg) delle proprie conoscenze linguistiche

Indipendentemente dal tipo di attività (sotto la propria responsabilità professionale o sotto la responsabilità altrui, nel settore dell’economia privata o nel settore pubblico).

Si evidenzia che l’iscrizione delle conoscenze della lingua italiana a livello B2 è ora formalmente un requisito per il mantenimento dell’autorizzazione della professione oltre il 2019.

Ulteriori modifiche che riguardano unicamente la professione di farmacista sono disponibili QUI.

 

Dal 1. settembre 2018 valgono le seguenti modifiche, che si applicano anche a coloro che il 1. settembre 2018 già erano autorizzati:

  • vige l’obbligo di esporre in modo ben visibile nel proprio ambulatorio il certificato di libero esercizio rilasciato dalla scrivente autorità (art. 53 cpv. 1 LSan);
  • il mantenimento dell’autorizzazione di libero esercizio oltre il 01.09.2018 è subordinato all’esistenza di una copertura assicurativa RC confacente al rischio dell’attività esercitata;
  • vige l’obbligo di disporre di locali adeguati all’esercizio della propria attività nel Cantone, quantomeno di un locale sicuro ove conservare gli eventuali medicamenti e le cartelle sanitarie cartacee e/o un sistema informatico sicuro per la documentazione sanitaria in formato elettronico, riservato l’art. 67 cpv. 4 (art. 64 cpv. 2 LSan) ;
  • vige l’obbligo di menzionare nella cartella sanitaria di ogni paziente il tipo o il genere di sperimentazione e ricerca cui egli è eventualmente stato sottoposto;
  • vige l’obbligo di notificare all’autorità competente ogni cambiamento di attività o indirizzo tramite il modulo “modifica dati operatore” presente sul sito web dell’Ufficio di sanità (www.ti.ch/dati-opsan);
  • l’uso dei titoli accademici non è più soggetto ad autorizzazione formale ma deve rispettare quanto indicato all’art. 71 LSan;
  • la sostituzione di un operatore sanitario impedito ad esercitare la propria attività è per principio ammessa unicamente se il sostituto è in possesso del libero esercizio e alle nuove condizioni di cui all’art. 72 LSan.

Nota bene: Ricorsi presentati contro la revisione della legge sanitaria

si rileva che contro il nuovo articolo della Legge sanitaria che prevede l’obbligo di padroneggiare una seconda lingua nazionale che corrisponda a un certificato B1 secondo gli standard internazionali (art. 56 cpv. 2 lett. a) LSan) sono stati presentati alcuni ricorsi al Tribunale federale. Come deciso dal Tribunale federale questo obbligo non entra pertanto in vigore il 01.09.2018.

Pure contro la nuova formulazione dell’obbligo di segnalazione è stato inoltrato ricorso. Questo obbligo rimane pertanto in vigore, sino a decisione del Tribunale federale, secondo quanto previsto dal diritto in vigore prima del 01.09.2018.

Devo intraprendere qualcosa?

Anche se il 1. gennaio 2018 era già autorizzato dal nostro Ufficio a esercitare la sua attività deve obbligatoriamente intraprendere i seguenti passi:

  • verificare in prima battuta sul Registro delle professioni mediche Medreg se tra le sue conoscenze linguistiche iscritte figura già l'italiano (l'iscrizione avviene infatti di default se il titolo di studio è stato conseguito in una regione di lingua italiana). Se l'italiano non vi figura, occorre imperativamente far iscrivere entro il 31.12.2019 nel Registro MedReg le sue conoscenze linguistiche, ma almeno quella della lingua italiana (è richiesto il livello B2) secondo le indicazioni contenute sul sito web dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP. Siamo a conoscenza del fatto che questa iscrizione ha un costo di fr. 50.- per ogni lingua, ma nonostante gli interventi del Dipartimento presso le autorità federali questo obbligo è stato mantenuto;
  • verificare se il suo indirizzo professionale iscritto sul Registro delle professioni mediche Medreg dall’Ufficio di sanità è attuale e notificare eventuali cambiamenti o ulteriori indirizzi non notificati in precedenza mediante la pagina "Modifica dati operatore";
  • ritornare all’Ufficio di sanità il suo certificato di libero esercizio per procedere alla sostituzione con quello rilasciato secondo il nuovo formato. Quest’ultimo va poi esposto in modo ben visibile nel proprio ambulatorio;
  • verificare se i locali utilizzati per l’esercizio della sua attività sono regolarmente collaudati dall’Ufficio di sanità, se occupati dopo il 2006 (per i locali occupati prima deve esistere almeno l’abitabilità rilasciata dal Comune);

Anche se il 1. settembre 2018 era già autorizzato dal nostro Ufficio a esercitare la sua attività deve obbligatoriamente intraprendere i seguenti passi:

  • verificare se il suo indirizzo professionale iscritto sul Registro nazionale delle professioni sanitarie Nareg dall’Ufficio di sanità è attuale e notificare eventuali cambiamenti o ulteriori indirizzi non notificati in precedenza mediante la pagina "Modifica dati operatore";
  • ritornare all’Ufficio di sanità il suo certificato di libero esercizio per procedere alla sostituzione con quello rilasciato secondo il nuovo formato. Quest’ultimo va poi esposto in modo ben visibile nel proprio ambulatorio;
  • verificare se i locali utilizzati per l’esercizio della sua attività sono regolarmente collaudati dall’Ufficio di sanità, se occupati dopo il 2006 (per i locali occupati prima deve esistere almeno l’abitabilità rilasciata dal Comune);

Anche se il 1. settembre 2018 era già autorizzato dal nostro Ufficio a esercitare la sua attività deve obbligatoriamente intraprendere i seguenti passi:

  • verificare se l’Ufficio di sanità è a conoscenza del suo attuale indirizzo professionale e notificare eventuali cambiamenti o ulteriori indirizzi non notificati in precedenza mediante la pagina "Modifica dati operatore";
  • ritornare all’Ufficio di sanità il suo certificato di libero esercizio per procedere alla sostituzione con quello rilasciato secondo il nuovo formato. Quest’ultimo va poi esposto in modo ben visibile nel proprio ambulatorio;
  • verificare se i locali utilizzati per l’esercizio della sua attività sono regolarmente collaudati dall’Ufficio di sanità, se occupati dopo il 2006 (per i locali occupati prima deve esistere almeno l’abitabilità rilasciata dal Comune);

Obblighi del datore di lavoro

Continua a valere l’obbligo di autorizzazione formale da parte dell'Ufficio di sanità per tutti gli operatori appartenenti alle professioni di  (medico, medico-dentista, farmacista, veterinario, chiropratico, psicologi attivi in ambito sanitario, psicoterapeuti e osteopati (art. 54 lett. a) LSan) e ciò indipendentemente dal fatto che l’attività del dipendente venga esercitata sotto la propria responsabilità o meno oppure ancora in formazione postgraduata (artt. 53 e 58 cpv. 1 LSan).

L’assunzione per l’esercizio dipendente quale operatore sanitario diplomato che rientra nell’elenco dell’art. 54 lett. b)LSan sotto la responsabilità di un operatore sanitario autorizzato al libero esercizio può avvenire, senza autorizzazione formale da parte dell’Ufficio di sanità, ma unicamente dopo preventiva verifica da parte del datore di lavoro delle seguenti condizioni:

  • possesso di un diploma svizzero o estero riconosciuto dalla competente autorità*;
  • presentazione di un estratto del casellario giudiziale completo rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in cui l’istante ha risieduto e lavorato nei cinque anni precedenti l’istanza;
  • presentazione di un good professional standing rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in cui l’istante è stato attivo nei cinque anni precedenti l’istanza;
  • inclusione dell’operatore dipendente nella copertura assicurativa RC.

Al riguardo ricordiamo che anche il personale assunto prima del 01.09.2018 deve essere in possesso di diplomi riconosciuti.

 

*Per le professioni di dietista, droghiere, ergoterapista, fisioterapista, igienista dentale, infermiere, levatrice, logopedista, massaggiatore medicale, naturopata con diploma federale, optometrista, osteopata, ottico, e podologa l’esistenza / il riconoscimento del diploma può essere verificato consultando il registro federale NAREG.

Casi particolari

A partire dall’01.09.2018 l’osteopata fa parte a tutti gli effetti degli operatori sanitari ai sensi dell’art. 54 lett. a) LSan e non più dei terapisti complementari cantonali.

Come annunciato ai singoli osteopati a ogni scadenza di autorizzazione da ormai 10 anni ciò significa in particolare che occorre essere in possesso del diploma di osteopata rilasciato o riconosciuto dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) per poter continuare ad esercitare la professione di osteopata.

Gli osteopati che sono in possesso di tale diploma non dovranno fare nulla, riceveranno automaticamente una nuova autorizzazione aggiornata alle nuove disposizioni legali e il nuovo certificato di libero esercizio.

ATTENZIONE:

Gli osteopati che sono sprovvisti del diploma CDS dovranno cessare la propria attività entro il 31.12.2018 e non potranno più far uso della relativa indicazione professionale.

Essi dovranno confermare la cessazione dell'attività di osteopata all'Ufficio di sanità inoltrando una scheda dati "terapista complementare" aggiornata e compilata in ogni sua parte ove devono essere specificati tutti i metodi terapeutici che intendono praticare nell’ambito dell’attività di terapista complementare.

Nell’ambito della revisione della LSan il legislatore ha deciso di ridefinire funzione e limiti di competenza del guaritore, riportando questa figura al concetto con il quale era nata originariamente nel 1989.

La notifica quale guaritore é pertanto ora possibile unicamente per le prestazioni o terapie comunemente accettate della tradizione locale e popolare (come ad esempio il “soffio” o la pranoterapia). Il guaritore non può ricevere al riguardo un compenso o rimborso spese.

In alternativa può inoltrare regolare istanza di autorizzazione quale terapista complementare cantonale, naturopata con diploma federale o terapista complementare con diploma federale, a condizione ovviamente di essere in possesso dei relativi titoli, diplomi e requisiti.

Disposizioni transitorie

I guaritori che si sono notificati presso l'Ufficio di sanità prima del 01.09.2018 possono continuare l'attività secondo la disposizione in vigore prima della revisione e fino al 31.08.2023 (art. 102d cpv. 4 Legge sanitaria).

A partire dall'01.09.2023 l’attività di guaritore sarà possibile solo a condizione di distribuire prestazioni o terapie comunemente accettate dalla tradizione locale e popolare.

Da quel momento inoltre il guaritore non potrà più ricevere alcun compenso né rimborso spese e non potrà più fare alcuna pubblicità (art. 63d nuovo Legge sanitaria).