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Informazioni utili relative ai requisiti di qualità richiesti dall’art. 58g OAMal

Nella modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie sono definiti i requisiti di qualità della fornitura di prestazioni validi per tutti i fornitori di prestazioni autorizzati (art. 58g OAMal), i quali costituiscono una base fondamentale per lo sviluppo della qualità in ambito sanitario.

Gli operatori sanitari forniscono prestazioni diverse e per questo motivo non tutti possono e devono soddisfare i requisiti di qualità (lett. a–d) nella stessa forma ai fini dell’autorizzazione.

Al fine di facilitare all’operatore sanitario la compilazione del Formulario di autocertificazione (Doc. 2), riportiamo di seguito alcune indicazioni contenute nel Rapporto esplicativo della modifica dell’Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), nel quale sono anche contenuti Link utili. 

I fornitori di prestazioni devono disporre del personale necessario e sufficientemente qualificato per le prestazioni che devono fornire. Ai fini dell’autorizzazione, deve apparire in modo chiaro che il personale necessario è disponibile in numero sufficiente per l’intera durata della fornitura delle prestazioni e che è adeguatamente formato affinché la qualità sia garantita.

Per esempio, il personale deve dimostrare di possedere le qualifiche richieste per le cure previste, per eventuali dispensazioni e somministrazioni di medicamenti nonché per i casi d’urgenza che potrebbero insorgere.

In particolare, se viene coinvolto in interventi in studio deve avere seguito una formazione in materia di igiene. Anche il personale che consiglia i pazienti deve avere seguito una formazione professionale appropriata.

I fornitori di prestazioni devono disporre di un QMS adeguato, con cui viene assicurata una gestione sistematica della qualità. Al centro vi sono l’individuazione e il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. Un QMS comprende l’approccio sistematico, mirato e pianificato all’attuazione degli obiettivi del fornitore di prestazioni nonché la strutturazione, il controllo e la costante ottimizzazione dei processi attraverso la rilevazione e la descrizione dell’organizzazione strutturale e procedurale.

L’aggettivo «adeguato» indica che il QMS deve essere adattato in particolare alle dimensioni del fornitore di prestazioni e alla complessità della fornitura di queste ultime.

I fornitori di prestazioni devono disporre di un sistema di report interno e di miglioramento delle conoscenze adeguato e devono aderire a una rete di dichiarazione di eventi indesiderabili uniforme a livello svizzero, nella misura in cui tale rete esiste.

Un sistema di questo tipo consente di registrare e analizzare gli eventi indesiderabili nonché di attuare e valutare misure di miglioramento appropriate con l’obiettivo dichiarato di acquisire conoscenze per prevenire decessi e situazioni di pericolo e, di conseguenza, aumentare la sicurezza del paziente. Inoltre, permette di confrontare tali conoscenze con quelle di altri fornitori di prestazioni.

Questo sistema deve essere utilizzato anche e soprattutto per migliorare i risultati delle cure in quanto consente di garantire sistematicamente la sicurezza dei pazienti identificando i pericoli, raccogliendo e analizzando a tale scopo dati e informazioni sulla sicurezza, nonché valutando ed eliminando costantemente i rischi in questo ambito. Non da ultimo, supporta i fornitori di prestazioni permettendo loro di individuare i pericoli prima che venga commesso un errore o arrecato un danno a un paziente.

I prestatori di prestazioni devono disporre delle attrezzature che consentono di partecipare alle misurazioni nazionali di qualità. Dato che tali misurazioni vengono generalmente effettuate con dati di routine, il fornitore di prestazioni deve dimostrare, per esempio, di avere accesso alle attrezzature tecniche necessarie. Tali attrezzature devono includere sistemi primari appropriati e sicuri, utilizzare i formati di scambio raccomandati e assicurare l’utilizzo multiplo dei dati.

Oltre a garantire un’utilizzazione corretta dei dati disponibili, questa esigenza evita anche per quanto possibile inutili compiti amministrativi. Si tratta segnatamente di evitare che i dati debbano essere trasferiti manualmente da un sistema elettronico a un altro (ad esempio a causa di interfacce tecniche non funzionanti o di formati illeggibili dai sistemi correnti). I fornitori di tali sistemi dovrebbero, senza richiedere accordi contrattuali particolari, impostare i loro sistemi in modo tale da permettere ai fornitori di prestazioni di utilizzare i loro dati in ogni sistema.