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Continua a valere l’obbligo di autorizzazione formale da parte dell'Ufficio di sanità per tutti gli operatori appartenenti alle professioni di  (medico, medico-dentista, farmacista, veterinario, chiropratico, psicologi attivi in ambito sanitario, psicoterapeuti e osteopati (art. 54 lett. a) LSan) e ciò indipendentemente dal fatto che l’attività del dipendente venga esercitata sotto la propria responsabilità o meno oppure ancora in formazione postgraduata (artt. 53 e 58 cpv. 1 LSan).

L’assunzione per l’esercizio dipendente quale operatore sanitario diplomato che rientra nell’elenco dell’art. 54 lett. b)LSan sotto la responsabilità di un operatore sanitario autorizzato al libero esercizio può avvenire, senza autorizzazione formale da parte dell’Ufficio di sanità, ma unicamente dopo preventiva verifica da parte del datore di lavoro delle seguenti condizioni:

  • possesso di un diploma svizzero o estero riconosciuto dalla competente autorità*;
  • presentazione di un estratto del casellario giudiziale completo rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in cui l’istante ha risieduto e lavorato nei cinque anni precedenti l’istanza;
  • presentazione di un good professional standing rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in cui l’istante è stato attivo nei cinque anni precedenti l’istanza;
  • inclusione dell’operatore dipendente nella copertura assicurativa RC.

Al riguardo ricordiamo che anche il personale assunto prima del 01.09.2018 deve essere in possesso di diplomi riconosciuti.

 

*Per le professioni di dietista, droghiere, ergoterapista, fisioterapista, igienista dentale, infermiere, levatrice, logopedista, massaggiatore medicale, naturopata con diploma federale, optometrista, osteopata, ottico, e podologa l’esistenza / il riconoscimento del diploma può essere verificato consultando il registro federale NAREG.