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Revisione LSan - implicazioni per gli osteopati

A partire dall’01.09.2018 con l'entrata in vigore della revisione parziale della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan), l’osteopata fa parte a tutti gli effetti degli operatori sanitari ai sensi dell’art. 54 lett. a) LSan e non più dei terapisti complementari cantonali.

Come annunciato ai singoli osteopati a ogni scadenza di autorizzazione da ormai 10 anni ciò significa in particolare che occorre essere in possesso del diploma di osteopata rilasciato o riconosciuto dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) per poter continuare ad esercitare la professione di osteopata.

Maggiori informazioni in merito all'esame intercantonale per osteopati sono disponibili QUI.

ATTENZIONE:

Gli osteopati che sono sprovvisti del diploma CDS devono cessare la propria attività entro il 31.12.2018 e non potranno più far uso della relativa indicazione professionale.

Devo intraprendere qualcosa?

Gli osteopati che sono in possesso di tale diploma non dovranno fare nulla; riceveranno automaticamente una nuova autorizzazione aggiornata alle nuove disposizioni legali e il nuovo certificato di libero esercizio.

Gli osteopati che sono sprovvisti del diploma CDS devono cessare la propria attività entro il 31.12.2018 e non potranno più far uso della relativa indicazione professionale.

Essi devono confermare la cessazione dell'attività di osteopata all'Ufficio della sanità inoltrando una scheda dati "terapista complementare" aggiornata e compilata in ogni sua parte ove devono essere specificati tutti i metodi terapeutici che intendono praticare nell’ambito dell’attività di terapista complementare.

Infine:

Facciamo notare che dall'entrata in vigore della revisione della Legge sanitaria, ogni tipo di attività (sotto la propria responsabilità, dipendente e/o in formazione) è soggetto ad autorizzazione.

Maggiori informazioni per ottenere l'autorizzazione sono reperibili QUI.