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Procedura Medici Dipendenti o in Formazione in Strutture sanitarie o Studio privato

Si ricorda che l'esercizio della professione medica quale medico dipendente e/o in formazione é subordinato al preventivo ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di sanità.

 

Procedura per Medici Dipendenti in Strutture sanitarie

Gli articoli 53, 54, 55, 56 e 58 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 prevedono l'obbligo di autorizzazione da parte dell'Ufficio di sanità anche per gli operatori sanitari universitari attivi a titolo dipendente.

Questi medici sono pertanto autorizzati, in occasione della prima assunzione, all'esercizio dipendente nella funzione di medico assistente per un periodo di tre anni e mezzo presso il medesimo ente giuridico datore di lavoro (quindi in particolare presso l'intero EOC e senza vincolarla alla singola sede di servizio/reparto). Questo periodo è stato stabilito tenendo conto anche delle perplessità dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino in caso di autorizzazione per un periodo più esteso. 

 

 

 

Procedura per Medici in formazione FMH in studio privato


L'autorizzazione per la formazione FMH in studio privato viene concessa per il periodo riconosciuto dalla FMH nell'ambito del perfezionamento della specialità in questione.

Un medico formatore, iscritto al registro federale FMH, può assumere unicamente 1 medico in formazione.