Cani - Domande frequenti
A partire dal 01.01.2017, l'obbligo di partecipare ai corsi OPAn (teorico e pratico) è stato abrogato.
Rimangono tuttavia invariate le disposizioni inerenti i cani delle razze soggette a restrizioni.
È compito del Municipio verificare che i cani presenti sul suo territorio siano muniti di microchip, correttamente registrati nella banca dati ufficiale e portino la targhetta ufficiale. I controlli riguardanti l’identificazione tramite microchip possono essere effettuati visionando le registrazioni nella banca dati cantonale. Ogni comune ha infatti a disposizione tutte le registrazioni dei cani i cui detentori sono domiciliati sul suo territorio. L’UVC fornirà i formulari necessari per il controllo tenuta dei cani nel rispetto delle norme OPAn da verificare in occasione del rilascio delle autorizzazioni e fornirà tutte le informazioni necessarie.
I costi generati dai controlli saranno coperti dagli introiti della tassa sui cani, di cui il Municipio stabilisce l'importo.
I Municipi sono responsabili di incassare le tasse sui cani e di riversare al Cantone la quota parte corrispondente a Fr. 25 per ogni cane. I nominativi di tutti i proprietari vengono scaricati direttamente dall'anagrafe canina AMICUS.
Per luoghi frequentati dal pubblico si intendono le aree normalmente frequentate da persone o animali, come le vie e le piazze dei centri abitati, i parchi, le zone ricreative e i pascoli frequentati da greggi di animali da reddito. Ogni Municipio inoltre ha la possibilità di applicare regole ancora più severe all’interno dell’ordinanza municipale.
Il detentore è colui che si occupa abitualmente della gestione del cane. All’interno del nucleo famigliare è possibile che più persone si occupino del cane ma in linea generale sarà solo una persona a richiedere l’autorizzazione. In casi particolari, in presenza di cani la cui detenzione risulta problematica sarà possibile che l’UVC richieda che più persone superino il test con lo stesso cane.
L’autorizzazione va richiesta prima dell’acquisto del cane al Municipio che a partire dal primo aprile 2009 metterà a disposizione gli appositi formulari da compilare. Sul formulario dovranno essere indicati i dati del richiedente, i dati del cane e dovrà essere fornita una descrizione delle strutture (recinzione, cuccia..). In allegato dovrà esser fornita una copia dell’estratto del casellario giudiziale. Se il Municipio lo riterrà necessario potrà effettuare un sopralluogo al domicilio del richiedente per valutare la strutture. Il Municipio invierà tutto il materiale all’UVC e rilascerà il suo preavviso. L’UVC deciderà circa il rilascio dell’autorizzazione e comunicherà la sua decisione direttamente al richiedente. Una volta ottenuta l’autorizzazione sarà possibile l’acquisto del cane.
Sì, è tollerata al massimo un’assenza, in caso di assenze prolungate il corso va ripetuto.
In linea generale il detentore dovrà frequentare con il cane un nuovo corso con lo scopo di migliorare la gestione dell'animale nelle situazioni rappresentate dalle prove del test che non sono state superate. Dovrà poi ripetere il test entro sei mesi. In caso di una seconda bocciatura l’UVC ordinerà le misure puntuali in rapporto al problema del cane rispettando il principio dell’efficacia e della proporzionalità.
Sì, corso e test sono valevoli per il binomio cane-detentore. In ogni caso il nuovo detentore dovrà frequentare il corso e sottoporsi al test con il suo cane entro sei mesi dall’acquisto.
La definizione della razza del cane viene fatta dal veterinario in base alle caratteristiche morfologiche del cane e, se conosciuti, a quelle dei genitori. Non sono previsti test del DNA.
Tutti cani dal primo gennaio 2006, secondo l’Ordinanza federale sulle epizoozie, devono essere registrati all'anagrafe canina AMICUS indicandone anche la razza o, quando possibile, le razze predominanti se si tratta di un incrocio. Tutti i cani in Ticino sono già registrati con questa modalità. Non vi saranno quindi cambiamenti sostanziali in questa procedura. Occorre inoltre ricordare che in ogni caso i nuovi cani devono essere registrati dall’allevatore prima della cessione dei cuccioli a terze persone e solo in un secondo tempo si deve effettuare la notifica del cambiamento di proprietà. Almeno la razza della madre del cane è quindi conosciuta al momento della registrazione.