Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
I turisti che con i loro cani scelgono il Canton Ticino quale meta per le vacanze devono attenersi ad obblighi ben precisi. Ecco in sintesi i punti da osservare.
1. Varcare la frontiera
Prima dell'entrata in Svizzera/Ticino è indispensabile che i detentori di cani si accertino di ottemperare i requisiti stabiliti dall'Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), in particolare per quanto attiene alla malattia della rabbia che può essere introdotta in qualsiasi momento.
L'aiuto online (disponibile in varie lingue) fornisce tutte le informazioni necessarie.
2. Durata del soggiorno - Iscrizione all'anagrafe canina
I turisti che soggiornano complessivamente meno di 30 giorni all'anno in Ticino non sono tenuti ad iscrivere i loro cani all'anagrafe canina Amicus.
In caso contrario entro 10 giorni dall'arrivo in Ticino i cani devono essere iscritti in Amicus tramite il Comune. Quest'ultimo registra i dati di base del proprietario, dopodiché il veterinario provvede ad iscrivere i dati del cane.
3. Cani appartenenti alle razze soggette ad autorizzazione
Nel Canton Ticino la detenzione di varie razze di cani (Terrier di tipo Bull, Molossoidi, cani da pastore e Dobermann - la lista completa è consultabile online) e dei loro incroci è soggetta ad oneri particolari come il rilascio di un'autorizzazione di detenzione.
I proprietari di cani che trascorrono complessivamente meno di 30 giorni all'anno in Ticino non sono tenuti a richiedere un'autorizzazione.
Coloro che invece rimangono in Ticino complessivamente oltre 30 giorni all'anno sono tenuti a seguire l'iter per l'ottenimento dell'autorizzazione.
Nelle aree accessibili al pubblico i cani appartenenti ad una delle razze sopra indicate possono essere portati a passeggio solo individualmente.
4. Obblighi generali dei detentori di cani
I detentori sono tenuti ad adottare le precauzioni necessarie affinché i loro cani non possano né fuggire né nuocere alle persone o ad altri animali. Nei luoghi frequentati dal pubblico o dove sono presenti altri animali (per esempio bovini, caprini, ovini al pascolo), i cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio e se richiesto dalle circostanze muniti di museruola.
In caso di affidamento a terzi il proprietario deve accertarsi che il detentore sia in grado di rispettare le disposizioni della Legge sui cani.
Gli escrementi dei cani devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori messi a disposizione dai comuni nelle aree pubbliche.
5. Normative comunali
Mediante ordinanza i Comuni disciplinano le modalità di gestione dei cani sul proprio comprensorio. I turisti possono rivolgersi alle cancellerie comunali per ottenere informazioni di vario genere come ad esempio la presenza di aree di svago riservate ai cani.
6. Copertura assicurativa
Ogni proprietario di cani è tenuto a stipulare un'assicurazione responsabilità civile per un importo minimo di 3 Mio di franchi che dev'essere estesa anche al detentore occasionale.
7. Infrazioni
In caso di infrazioni ai detentori dei cani non domiciliati in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionale alla gravità dei fatti o un'altra adeguata garanzia.
8. Incidenti dovuti a morsicature di cani
In caso di ferimenti ai danni di persone o animali dovuti ai cani (per esempio causati dal loro morso) il detentore deve inviare subito all'Ufficio del veterinario cantonale una notifica di morsicatura.
9. Smarrimento
La fuga di un cane dev'essere immediatamente segnalata agli organi di polizia (art. 7 LCani).
I Comuni intervengono in tutti i casi in cui i cani vagano incustoditi sul suolo pubblico. Dopo la verifica dell'identità del cane (tramite la lettura del microchip) provvedono a contattare il legittimo proprietario.
Nell'attesa degli accertamenti i cani sono collocati temporaneamente presso le Società per la protezione degli animali.
L'Ufficio del veterinario cantonale aggiorna quotidianamente l'elenco degli animali smarriti consultabile online.
10. Legislazione applicabile