Taglio di coda e orecchie
Secondo l'art. 22 cpv. 1 lett. a) dell'Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn) in Svizzera è vietato "recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti".
È vietato inoltre "offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali" (Art. 22 cpv. 1 lett. e OPAn). Tale legge prevede inoltre che l'importazione di cani dalle orecchie o dalla coda recise è vietata (Art. 22 cpv. 1 lett. b). Eccezioni a questo divieto sono fatte per cani introdotti temporaneamente ed al seguito di cittadini stranieri che entrano in Svizzera per vacanze o solo per un breve soggiorno oppure per cani importati in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie. Questi cani comunque non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni (Art. 22 cpv. 2 OPAn).