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Trasporti internazionali di equidi

Per il trasporto di cavalli all’estero si applicano particolari disposizioni. Oltre a dover soddisfare i requisiti in materia di protezione e benessere degli animali posti dal Regolamento (CE) 1/2005, i trasportatori professionali devono essere registrati ai sensi del Regolamento delegato (CE) 2035/2019.

Alle persone che intendono, per esempio, partecipare a concorsi ippici all’estero si raccomanda caldamente di informarsi per tempo sulle disposizioni legali vigenti nel Paese della manifestazione. Se tali trasporti sono classificati dalle autorità locali come professionali ai sensi della legislazione europea, deve essere richiesta un’autorizzazione al servizio veterinario cantonale competente anche nel caso in cui il diritto svizzero non lo consideri un trasporto professionale (non soggetto all’obbligo di autorizzazione) (cfr. art. 170 cpv. 1 OPan).

Ad esempio in Italia la partecipazione a concorsi ippici e ad allenamenti è considerata attività economica ai sensi del regolamento (CE) 1893/2006 e i relativi trasporti di cavalli non possono approfittare della deroga all’art. 1 cpv. 5 del regolamento (CE) 1/2005 (trasporto a titolo privato).

Le presenti informazioni si rivolgono a tutte le persone che devono effettuare un trasporto di cavalli verso l’estero o di ritorno verso la Svizzera.

Genere viaggio

Il trasporto può essere considerato come trasporto a titolo privato se non legato ad attività economiche. È importante però che sia il veicolo sia il rimorchio siano registrati a nome del conducente. L’utilizzo di veicolo/rimorchi registrati a nome di una società rientra già nella categoria di trasporto professionale, anche se il conducente è il presidente o un membro della società!

Requisiti del conducente: patente di guida valida;
Requisiti del veicolo/rimorchio: omologazione per il trasporto di cavalli (carta grigia);
Documentazione per il trasporto: passaporto per equidi e certificato TRACES.

Il trasporto viene già considerato come trasporto professionale, anche se l’amico per cui stiamo trasportando il cavallo non effettua nessun tipo di pagamento per la prestazione! È necessaria un’autorizzazione per il trasporto di animali vivi di tipo 1. L’Ufficio del veterinario cantonale esegue un’ispezione per la verifica dell’idoneità del veicolo come condizione per il rilascio dell’autorizzazione.

Requisiti del conducente: patente di guida valida e certificato di idoneità rilasciato dall’UVC in base al patentino di trasportatore professionale della Società svizzera dei negozianti di bestiame;
Requisiti del veicolo/rimorchio: omologazione per il trasporto di cavalli (carta grigia)
Documentazione per il trasporto: autorizzazione tipo 1 per trasporti su brevi distanze, passaporti per equidi e certificato TRACES.

Anche questo tipo di trasporto viene considerato come trasporto professionale, anche se l’amico ci ha prestato gratuitamente il veicolo/rimorchio. È necessaria un’autorizzazione per il trasporto di animali vivi di tipo 1. L’Ufficio del veterinario cantonale esegue un’ispezione per la verifica dell’idoneità del veicolo come condizione per il rilascio dell’autorizzazione.

Requisiti del conducente: patente di guida valida e certificato di idoneità rilasciato dall’UVC in base al patentino di trasportatore professionale della Società svizzera dei negozianti di bestiame;
Requisiti del veicolo/rimorchio: omologazione per il trasporto di cavalli (carta grigia);
Documentazione per il trasporto: autorizzazione tipo 1 per trasporti su brevi distanze; passaporti per equidi e certificato TRACES.

Se si trasporta un cavallo per oltre 50 Km oltre il confine, ma comunque per una durata di meno di 8 ore, è necessaria un’autorizzazione da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale che certifica un trasporto riguardoso delle esigenze dell’animale (tipo 1). L’autorizzazione è legata al conducente e al veicolo/rimorchio. L’Ufficio del veterinario cantonale esegue un’ispezione per la verifica dell’idoneità del veicolo come condizione per il rilascio dell’autorizzazione.

Requisiti del conducente: patente di guida valida e certificato di idoneità rilasciato dall’UVC in base al patentino di trasportatore professionale della Società svizzera dei negozianti di bestiame;
Requisiti del veicolo/rimorchio: omologazione per il trasporto di cavalli (carta grigia);
Documentazione per il trasporto: autorizzazione tipo 1 per trasporti su brevi distanze, passaporti per equidi e certificato TRACES.

Poiché i trasporti su lunghe distanze sono eventi molto stressanti per gli animali, essi possono essere eseguiti solo da persone formate che dispongono di veicoli adatti e che sono stati autorizzati dall’Ufficio del veterinario cantonale (autorizzazione tipo 2). I veicoli devono soddisfare i criteri fissati dal regolamento (CE) nr. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. L’Ufficio del veterinario cantonale esegue un’ispezione per la verifica dell’idoneità del veicolo come condizione per il rilascio dell’autorizzazione.

Requisiti del conducente: patente di guida valida e certificato di idoneità rilasciato dall’UVC in base al patentino di trasportatore professionale della Società svizzera dei negozianti di bestiame;
Requisiti del veicolo/rimorchio: Il veicolo deve essere ispezionato dall'UVC per il rilascio dell'autorizzazione tipo 2;
Documentazione per il trasporto: autorizzazione tipo 2 per trasporti su brevi distanze valida, piano d’emergenza relativo al viaggio, giornale di viaggio, passaporti per equidi e certificato TRACES.

Inoltre su richiesta delle autorità di controllo deve poter sempre essere presentata la documentazione riguardante la registrazione datata delle temperature negli scomparti di trasporto degli animali e la registrazione del tragitto realizzata con il sistema di navigazione satellitare, così come il foglio di stampa del cronotachigrafo.

Conoscere le prescrizioni

Il certificato TRACES è un certificato sanitario per lo scambio intracomunitario con il quale si certifica la buona salute e l’idoneità al trasporto degli animali. Il certificato è da richiedere all’UVC tramite l’apposito formulario online almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza (vedere pagina dedicata).

L’UVC rilascia il certificato di idoneità per conducenti e guardiani di animali ai sensi dell’art. 17 par. 2 del regolamento (CE) 1/2005 in base al patentino della Società svizzera dei commercianti di bestiame ottenuto frequentando un corso approvato dall’Ufficio federale di sicurezza alimentare e veterinaria. Le date dei corsi sono visibili al seguente link:
www.viehhandel-schweiz.ch
Il certificato di idoneità ha una validità di 3 anni.

L’UVC esegue un’ispezione per verificare che un veicolo per il trasporto di animali vivi della durata di oltre 8 ore (autorizzazione tipo 2) soddisfi tutti requisiti posti sia dalla legislazione veterinaria svizzera sia dal regolamento (CE) 1/2005. Il certificato di omologazione del veicolo viene rilasciato con una validità di 5 anni e deve essere anticipatamente rinnovato in caso di cambiamento di proprietà del veicolo o in caso esso venga modificato.

I veicoli per il trasporto di animali vivi della durata di meno di 8 ore devono essere omologati per il trasporto di cavalli (carta grigia) e soddisfare almeno i requisiti posti dalla legislazione veterinaria svizzera. È responsabilità del trasportatore assicurarsi che il veicolo sia idoneo.

Ai seguenti link sono riportate le informazioni riguardanti i requisiti svizzeri (www.blv.admin.ch) e i requisiti europei (www.eur-lex.europa.eu). 

L’UVC rilascia l’autorizzazione per il trasporto di animali vivi a persone fisiche o giuridiche che trasportano animali per proprio conto o per conto terzi. In base alla durata del viaggio verrà rilasciata un’autorizzazione tipo 1 (viaggi di meno di 8 ore) o tipo 2 (viaggi oltre 8 ore). L’autorizzazione ha una validità di 5 anni.

La persona che pianifica un viaggio di oltre 8 ore deve allestire un giornale di viaggio composto da 5 sezioni:
Sezione 1 – Pianificazione
Sezione 2 – Luogo di partenza
Sezione 3 – Luogo di destinazione
Sezione 4 – Dichiarazione del trasportatore
Sezione 5 – Relazione sulle anomalie

Esso deve essere redatto nel sistema TRACES-NT e il numero di riferimento comunicato all’UVC per la convalida al momento della richiesta del certificato TRACES. Una volta che gli animali sono arrivati a destinazione, il detentore del luogo di destinazione o il veterinario ufficiale controlla gli animali e compila in TRACES-NT la sezione 3 e, se del caso, la sezione 5, mentre il trasportatore compila in TRACES-NT la sezione 4. 

Poiché durante i trasporti di animali su lunghe distanze possono verificarsi inconvenienti che possono influire negativamente sullo stato del benessere degli animali trasportati, il regolamento (CE) 1/2005 richiede la disponibilità di piano di emergenza allestito per ogni viaggio nel quale vengono specificate le misure da prendere nel caso il veicolo si guasti o gli animali non possono proseguire il viaggio. In esso vi sono iscritti i recapiti telefonici di emergenza su territorio nazionale e internazionale, da aggiornare ogni volta a seconda del viaggio da intraprendere e dei paesi attraversati.