Formazione
Per la tenuta di animali da reddito è necessaria una formazione in campo agricolo (art. 31 OPAn).
animali | formazione richiesta |
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oltre 10 UBG | formazione agricola eccezione: regioni di montagna con meno di 0,5 unità standard di manodopera: solo attestato di competenza |
> 11 equini | formazione specialistica (FSNP) |
> 3 suini | attestato di competenza |
numero inferiore di animali rispetto a quanto indicato precedentemente | nessuna formazione richiesta |
FA: formazione in agricoltura (art. 194 OPAn)
Ingegnere agronomo o diploma in agronomia rilasciato da una scuola universitaria professionale, oppure formazione di agricoltore con certificato federale o attestato professionale. Quale attestato vale una copia del diploma o del certificato professionale rilasciato dalla scuola frequentata.
Vale inoltre come formazione equiparata a quella agricola una formazione professionale di base (art. 37 o 38 LFPr) completata da:
- un corso di formazione in ambito agricolo secondo l'art. 4 dell'Ordinanza sui pagamenti diretti, da frequentare entro due anni dall'acquisizione dell'azienda
- un'esperienza pratica comprovata di almeno 3 anni in ambito agricolo, svolta come gestore, cogestore o impiegato in un'azienda agricola. Come documento vale ad esempio l'attribuzione del numero BDTA all'azienda gestita in passato o una copia del contratto di lavoro e un estratto dei versamenti all'AVS come dipendente aziendale.
FSNP: formazione specialistica non legata ad una professione (art. 197 OPAn)
Formazione teorica e pratica, conseguita seguendo un corso riconosciuto dall'USAV.
La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica. Il periodo di pratica comprende almeno 3 mesi.
AC: attestato di competenza (art. 198 OPAn)
Formazione di breve durata (minimo 5 ore di teoria e tre settimane di pratica), conseguite seguendo un corso riconosciuto dall'USAV.