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Attività professionali con animali domestici

La legislazione sulla protezione degli animali prevede le seguenti tipologie di attività professionali con animali domestici:

 

Pensione o rifugio per animali con più di 5 posti (Art. 101 lett. a OPAn)

(centri di detenzione che prendono a pensione animali o che li accudiscono a seguito della rinuncia o dell’abbandono del proprietario. La controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro).

Servizi di accudimento di animali (Art. 101 lett. b OPAn)

(servizi volti a condurre in passeggiata animali o la loro cura presso il domicilio del detentore, con l’intenzione di ricavarne un reddito o un profitto. La controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro).

Allevamento e tenuta professionale di animali da compagnia

(Art. 101 lett. c e d OPAn)
(detenzione e/o accoppiamento di animali con l’intenzione di ricavarne un reddito o un profitto. La controprestazione non deve essere corrisposta necessaria-mente in denaro).
 

Per avviare le attività professionali indicate è necessario assolvere una formazione specialistica, disporre di strutture conformi ed essere titolari di un’autorizzazione da parte dell’Ufficio veterinario cantonale. Per maggiori approfondimenti consultare la scheda informativa.