Attività professionali con animali domestici
La legislazione sulla protezione degli animali prevede le seguenti tipologie di attività professionali con animali domestici:
Pensione o rifugio per animali con più di 5 posti (Art. 101 lett. a OPAn)(centri di detenzione che prendono a pensione animali o che li accudiscono a seguito della rinuncia o dell’abbandono del proprietario. La controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro). |
Servizi di accudimento di animali (Art. 101 lett. b OPAn)(servizi volti a condurre in passeggiata animali o la loro cura presso il domicilio del detentore, con l’intenzione di ricavarne un reddito o un profitto. La controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro). |
Allevamento e tenuta professionale di animali da compagnia(Art. 101 lett. c e d OPAn)(detenzione e/o accoppiamento di animali con l’intenzione di ricavarne un reddito o un profitto. La controprestazione non deve essere corrisposta necessaria-mente in denaro). |
Per avviare le attività professionali indicate è necessario assolvere una formazione specialistica, disporre di strutture conformi ed essere titolari di un’autorizzazione da parte dell’Ufficio veterinario cantonale. Per maggiori approfondimenti consultare la scheda informativa.