Registrazione e identificazione di cavalli, pony, asini e muli
La registrazione dei cavalli è obbligatoria dal 2011. Essa vale per tutti gli equidi, ovvero per cavalli,pony, asini, muli e bardotti, anche se tenuti per hobby. Alla fine di novembre 2013 è scaduto il termine transitorio.
La registrazione permette di reagire meglio a minacce di epizoozia, come ad esempio la peste equina africana, l'anemia infettiva contagiosa e l'encefalomielite virale di West Nile. Il fatto che negli ultimi decenni, in Svizzera, non sono stati registrati casi di queste malattie gravi e dall'esito mortale non vuol dire che si possa abbassare la guardia.
Nei paesi dell'Unione Europea, infatti, si registrano sempre più casi di anemia infettiva contagiosa e di encefalite virale di West Nile (numerosi casi l'estate scorsa in Italia). Nel 2009, un caso di anemia infettiva contagiosa, scoppiato in Germania ma che ha interessato un cavallo detenuto in Svizzera in quanto proveniente dall'effettivo tedesco colpito, ha messo in evidenza come non fosse possibile determinare quali effettivi fossero minacciati e come si potessero proteggere questi cavalli. Da dove arrivava il cavallo colpito? Con quali altri animali era entrato in contatto? L'epizoozia minacciava altre aziende? Alla fine il caso si è risolto con una serie di risultati negativi, ma ci si è resi conto che solo se tutti gli equidi sono registrati, e le notifiche vengono effettuate correttamente e tempestivamente, è possibile rispondere rapidamente a queste domande e quindi adottare misure mirate per evitare con successo l'ulteriore diffusione di epizoozie.
Con questo concetto di fondo si è cominciato a pensare ad una forma di banca dati per equidi centralizzata. Si è deciso quindi di allargare la ben conosciuta BDTA per gli animali ad unghia fessa anche agli equidi, e dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore l'obbligo di registrare ed identificare tutti gli equidi (cavalli, pony, asini, muli e bardotti) nella BDTA, tramite il portale Agate.
Il termine transitorio per la registrazione degli equidi nella BDTA è scaduto il 30 novembre 2013. L'Ufficio del veterinario cantonale verifica la conformità di registrazione ed identificazione degli equidi in occasione di ispezioni a campione.
La procedura di registrazione, identificazione e rilascio del passaporto si svolge normalmente senza troppi intoppi da parte della BDTA. Nel caso in cui si incontrino delle difficoltà o la BDTA non possa procedere alla registrazione per la mancanza di dati essenziali, potete rivolgervi all’Ufficio del veterinario cantonale che provvederà alla verifica dei dati e all’intercessione con la BDTA per finalizzare la registrazione.
Il periodo di transizione per l’iscrizione di animali della specie equina tramite i loro proprietari è scaduto il 1° dicembre 2013. Dal 1° dicembre 2013 i proprietari degli equini, non sono quindi più autorizzati a effettuare la prima registrazione di un animale nato prima del 1° gennaio 2011.
L’iscrizione dei cavalli, dei pony e degli asini che non sono ancora stati iscritti può essere recuperata facendo compilare il formulario apposito da parte del veterinario di fiducia, che provvederà a leggere e marcare sul formulario il numero di microchip dell’animale o ad applicarne uno nel caso esso ne fosse ancora sprovvisto.
Il formulario dovrà poi essere inoltrato all’Ufficio del veterinario cantonale, che lo validerà e lo inoltrerà alla BDTA per la registrazione ufficiale dell’animale.
Importante è però che il proprietario sia già registrato nella BDTA con un suo numero Agate, e che gli sia stato assegnato il ruolo di proprietario di equidi. Ecco le spiegazioni passo per passo che potete trovare anche sul sito www.agate.ch :
- prima registrazione proprietario
- prima registrazione equide
Per gli animali nati dopo il 1° gennaio 2011 è possibile procedere direttamente con una notifica di nascita come indicato al quarto passo. Dovessero però essere sconosciuti alcuni dati essenziali, bisognerà procedere analogamente agli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 facendo compilare il formulario al veterinario.
Al termine della procedura di registrazione, il proprio equide riceve uno speciale numero di riconoscimento: il numero UELN (Universal Equine Life Number), il numero universale di identificazione degli equidi, valido in tutto il mondo.
Non è sufficiente registrare il proprio equide nella banca dati: esso deve poi essere identificato per poter associare il numero UELN all’equide in modo inequivocabile!
Tutti gli equidi nati dopo il 1° gennaio 2011 e tutti gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 ancora sprovvisti di passaporto devono essere identificati con un microchip.
Il microchip viene impiantato da un veterinario, che provvede anche alla registrazione del numero nella BDTA. Il microchip è analogo a quello utilizzato per i cani. Si tratta di un oggetto molto piccolo e l'impianto da parte del veterinario risulta veloce e pressoché indolore (praticamente come un’iniezione intramuscolare).
Il documento che permette in ogni momento di sapere se l’equide che ci troviamo di fronte è davvero l’equide in questione (in dogana, durante le visite veterinarie, durante il processo di compravendita, durante i controlli dell’UVC, ecc.) è il passaporto per equidi. In esso si possono trovare
- il numero UELN
- il numero di microchip ad esso associato, oppure il segnalamento grafico (lo schizzo che ricalca il disegno delle macchie bianche e dei remolini sul corpo dell’animale come una fotografia). Si tratta degli unici elementi che possono documentare la veridicità dell’identità dell’animale.
Il passaporto per equidi è un documento obbligatorio. Esso (o una copia della pagina del segnalamento grafico o della prima pagina in cui è marcato anche il numero di microchip se si vuole tenere il passaporto al sicuro a casa) deve sempre accompagnare l’equide: in azienda, durante i trasporti, alle manifestazioni ippiche o fiere e mercati.
Dal 2015 è possibile ottenere una versione più snella ed economica del passaporto per equidi, detto passaporto di base. Questo può essere ordinato solo se l’equide è già stato registrato nella BDTA, e se il numero di microchip è già stato inserito dal veterinario che ha effettuato l’impianto. Basta poi mandare una richiesta scritta per posta elettronica all’indirizzo info(at)agatehelpdesk.ch, indicando il numero UELN dell’equide che necessita il passaporto, e il documento verrà allestito e spedito al richiedente in tempi molto brevi.
ATTENZIONE: per i cavalli iscritti (o da iscrivere) nel libro genealogico è ancora obbligatorio il segnalamento grafico e quindi deve essere richiesto il passaporto standard al relativo consorzio d'allevamento. Solo i veterinari che hanno ottenuto l'apposito certificato di attitudine (CA identificazione degli equini / passaporto per equini SVS) sono autorizzati a rilevare il segnalamento grafico e a registrarlo nella BDTA.
È infine obbligatorio notificare in Agate entro 30 giorni i seguenti eventi:
- Nascita: con la procedura di notifica di nascita del puledro si effettua contemporaneamente anche la registrazione nella BDTA. Il proprietario riceverà a casa un attestato di registrazione.
> PDF Notifica nascite - Importazione dall’estero: in caso di importazione definitiva o di importazione con Carnet ATA se il cavallo resta in Svizzera per più di 30 giorni. Il proprietario dell’equide è responsabile per la registrazione dell’animale e le notifiche nella BDTA. La registrazione e le notifiche possono essere effettuate anche da persone residenti all’estero!
> PDF Importazione - Cambiamento di ubicazione: quando l’equide si sposta per più di 30 giorni in un’altra azienda o viene esportato all’estero per più di 30 giorni (con Carnet ATA o definitivamente).
> PDF Cambiamento di ubicazione
> PDF Esportazione - Cambiamento di proprietario: per registrare un cambio di proprietario è necessario che il venditore liberi l’equide registrato sotto il suo nome (cessione di proprietà) e che comunichi il proprio numero Agate all’acquirente, che potrà così procedere alla registrazione dell’animale sotto il suo nome (acquisizione di proprietà).
> PDF Cambiamento di proprietario - Notifica di morte: da notificare solo in caso di morte o eutanasia. In caso di macellazione, la notifica deve essere effettuata dall’azienda di macellazione.
> PDF Notifica di morte - Castrazione di stalloni : dopo la castrazione, entro 30 giorni, occorre effettuare la notifica
> PDF Notifica castrazione
Anche i cavalli condotti al macello devono sottostare a tutti gli obblighi dettati dall’Ordinanza federale sulle epizoozie:
- devono essere registrati nella BDTA;
- devono essere identificabili tramite il segnalamento grafico o il numero di microchip;
- devono essere muniti di passaporto per equidi;
- devono essere accompagnati dalla dichiarazione sanitaria compilata.
I puledri condotti al macello entro il 31 dicembre dell’anno di nascita non necessitano di un microchip e di un passaporto, devono però necessariamente essere accompagnati dall’attestato di registrazione e dalla dichiarazione sanitaria!
- Dichiarazione sanitaria