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Assegni familiari

Gli assegni familiari sono aiuti finanziari, versati per compensare parzialmente i costi rappresentati da uno o più figli.

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

Assegni per figli e di formazione

Per i lavoratori indipendenti, i salariati e le persone senza attività lucrativa possono essere riconosciuti i seguenti assegni familiari:

  • assegni per figli: figli fino ai 16 anni oppure fino ai 20 per figli incapaci al guadagno
  • assegni di formazione: figli fino ai 25 anni (se ancora in formazione)

Come si può far valere il diritto agli assegni familiari?

  • lavoratori indipendenti: presentando la domanda alla cassa per gli assegni familiari presso la quale l’indipendente è affiliato
  • salariati e salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo di pagare i contributi: presentando la domanda alla cassa per gli assegni familiari presso la quale è affiliato il datore di lavoro
  • persone senza attività lucrativa: la richiesta deve essere inoltrata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari compilando l’apposito modulo

A quanto ammontano gli assegni familiari?

  • assegno per figli: 200 franchi per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni. Se il figlio è incapace al guadagno in seguito ad un danno alla salute fisico e psichico, l’assegno è versato fino ai 20 anni
  • assegno di formazione: 250 franchi per ogni figlio in formazione di età compresa tra i 15/16 e i 25 anni

Chi dà diritto agli assegni familiari?

  • figli naturali e/o adottati
  • figliastri che vivono in prevalenza nell’economia domestica del patrigno o della matrigna
  • Affiliati per i quali i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione
  • fratelli, sorelle, abiatici dell’avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento.

Cosa si intende per formazione?

Attività finalizzata all’esercizio di una professione, quale ad esempio la frequenza a scuole, corsi di cultura generale o di formazione professionale o la formazione professionale nel quadro di un tirocinio.

Le persone che esercitano un’attività lucrativa a titolo principale e frequentano una scuola o corsi solo accessoriamente non sono considerate in formazione.

Come sono regolamentati gli assegni familiari per figli e formazione?

Sono assegni disciplinati dalle legislazioni federale e cantonale.

Ai lavoratori salariati non agricoli, agli indipendenti di professioni non agricole ed alle persone senza attività lucrativa si applicano la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e la relativa ordinanza di applicazione del 31 ottobre 2007, nonché la normativa cantonale di esecuzione e complemento.

Le diverse legislazioni sugli assegni familiari per figli e di formazione sono applicate dalle casse di compensazione per gli assegni familiari:

  • professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni
  • cantonali
  • gestite dalle casse di compensazione AVS

Per le persone senza attività lucrativa, dalla cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Come vengono finanziati gli assegni familiari per figli e di formazione?

Tramite la riscossione di un contributo presso:

  • i datori di lavoro 
  • i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo di pagare i contributi
  • i lavoratori indipendenti
  • le persone senza attività lucrativa

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

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