È un’assicurazione obbligatoria a livello nazionale, il cui scopo è quello di garantire i mezzi esistenziali agli assicurati, nel caso diventino invalidi, con provvedimenti d’integrazione o prestazioni pecuniarie.
L’assicurato ha diritto alla rendita se la sua capacità al guadagno non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti reintegrativi. Per maggiori informazioni relative a questi ultimi, fare riferimento al tema "Invalidità e occupazione".
Il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni e quando l’assicurato è inabile al lavoro come minimo da un anno con un grado di invalidità medio del 40%.
La rendita d’invalidità viene sostituita dalla rendita di vecchiaia AVS al momento del raggiungimento dell’età del pensionamento.
Le rendite vengono versate soltanto se i provvedimenti di integrazione non hanno successo o non sono possibili e l’assicurato è invalido almeno al 40% in media da almeno un anno senza notevoli interruzioni e allo scadere dell’anno presenta ancora un’incapacità al guadagno di almeno il 40%.
L’importo della rendita viene calcolato in base ai principi validi per la rendita di vecchiaia AVS. Il diritto alla rendita di invalidità e il suo ammontare dipendono dal grado di invalidità, dagli anni di contribuzione computabili, dal reddito proveniente dall’attività lucrativa e dagli accrediti per compiti educativi e assistenziali. L'ulteriore sviluppo dell'AI ha introdotto la rendita lineare, come segue:
Grado di invalidità | Diritto alla rendita (in % di una rendita intera) |
---|---|
40% | 25% |
41% | 27.5% |
42% | 30% |
43% | 32.5% |
44% | 35% |
45% | 37.5% |
46% | 40% |
47% | 42.5% |
48% | 45% |
49% | 47.5% |
50-69% | La rendita corrisponde al grado d'invalidità* |
70-100% | 100% (rendita intera) |
* Per esempio, un grado d'invalidità del 54% dà diritto a una rendita del 54%.
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