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Assicurazione invalidità

È un’assicurazione obbligatoria a livello nazionale, il cui scopo è quello di garantire i mezzi esistenziali agli assicurati, nel caso diventino invalidi, con provvedimenti d’integrazione o prestazioni pecuniarie.

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

Prestazioni AI per i giovani di età inferiore ai 20, rispettivamente 25 anni

A quali prestazioni dell’AI possono avere diritto le persone di età inferiore a 20 anni?

  • provvedimenti sanitari d’integrazione (prolungabili fino ai 25 anni qualora vi siano misure di integrazione professionali AI in corso)
  • provvedimenti d’integrazione professionale
  • indennità giornaliere dell’AI 
  • rendita di invalidità (a partire dai 18 anni)
  • assegni per grandi invalidi
  • supplemento per cure intensive
  • contributo d’assistenza
  • mezzi ausiliari per minorenni
  • cure mediche a domicilio

Cosa sono i provvedimenti sanitari d’integrazione?

I provvedimenti sanitari di integrazione hanno l’obiettivo di migliorare la capacità al guadagno delle persone invalide. L’AI può coprire i costi per:

  • le cure mediche (ambulatoriali o nel reparto comune di un ospedale)
  • le cure fornite da personale paramedico (fisioterapisti, etc.)
  • i farmaci riconosciuti

In caso di infermità congenita, ovvero di un danno alla salute presente fin dalla nascita, l’AI copre i costi di tutti i provvedimenti necessari, senza tenere conto della futura capacità al guadagno.

Cosa sono i provvedimenti di integrazione professionale per minorenni fino ai 20, rispettivamente 25 anni?

Dopo la formazione scolastica obbligatoria, possono essere concessi provvedimenti di integrazione professionale, con l'obiettivo di conseguire una prima formazione professionale semplice ed adeguata allo stato di salute. Hanno diritto alla prima formazione professionale gli assicurati che non esercitavano ancora un'attività lucrativa e che, in seguito all'invalidità, devono assumere costi supplementari di almeno 400 franchi all'anno per la loro formazione.

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00

Sportelli
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00