È un’assicurazione obbligatoria a livello nazionale, il cui scopo è quello di garantire i mezzi esistenziali agli assicurati, nel caso diventino invalidi, con provvedimenti d’integrazione o prestazioni pecuniarie.
I provvedimenti sanitari di integrazione hanno l’obiettivo di migliorare la capacità al guadagno delle persone invalide. L’AI può coprire i costi per:
In caso di infermità congenita, ovvero di un danno alla salute presente fin dalla nascita, l’AI copre i costi di tutti i provvedimenti necessari, senza tenere conto della futura capacità al guadagno.
Dopo la formazione scolastica obbligatoria, possono essere concessi provvedimenti di integrazione professionale, con l'obiettivo di conseguire una prima formazione professionale semplice ed adeguata allo stato di salute. Hanno diritto alla prima formazione professionale gli assicurati che non esercitavano ancora un'attività lucrativa e che, in seguito all'invalidità, devono assumere costi supplementari di almeno 400 franchi all'anno per la loro formazione.
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