L'AVS serve a coprire le esigenze esistenziali di base quando, causa vecchiaia o decesso, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. L'AVS versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili e per gli orfani).
Gli assicurati i quali hanno compiuto un periodo di contribuzione in uno stato UE/AELS possono beneficiare di una rendita di vecchiaia dallo Stato estero.
I cittadini residenti in Svizzera devono presentare la domanda di pensione estera direttamente alla Cassa di compensazione che è già competente al versamento della rendita AVS o che è competente nel riscuotere i contributi AVS. Per i cittadini residenti all'estero la Cassa di compensazione competente è la Cassa svizzera di compensazione di Ginevra.
Per il diritto alla rendita di vecchiaia UE/AELS fanno stato le disposizioni legali e le condizioni assicurative del paese estero. Una condizione indispensabile è che in ogni Paese il periodo contributivo sia stato di almeno un anno.
Il diritto alla rendita ha inizio non appena la persona assicurata ha raggiunto l’età pensionabile vigente nel Paese in questione.
Poiché l’età pensionabile varia da un Paese all’altro, può capitare che i singoli diritti alla rendita insorgano in momenti diversi.
No, non c’è nessuna influenza sulla rendita di vecchiaia svizzera.
Di regola il diritto a una rendita dell’AVS non cambia se una persona percepisce una rendita di vecchiaia anche da uno Stato dell’UE o dell’AELS.
Servizio rendite
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona
tel. +41 91 821 92 70
fax +41 91 821 92 99