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Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS)

L'AVS serve a coprire le esigenze esistenziali di base quando, causa vecchiaia o decesso, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. L'AVS versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili e per gli orfani).

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

Ricalcolo della rendita dopo l'età di riferimento

Attività lavorativa dopo l'età di riferimento. Come funziona?

Per coloro che svolgono un'attività lavorativa dopo l'età di riferimento e per un massimo di 5 anni, fino al compimento del 70° anno di età, i redditi sottoposti a contributi AVS totalizzati dal mese successivo all'età di riferimento possono essere presi in considerazione per aumentare il reddito annuo medio e migliorare l'importo della rendita di vecchiaia.

È possibile colmare lacune contributive presenti all'età di riferimento?

Sì, è possibile colmare lacune contributive presenti all'età di riferimento (scala delle rendite parziali) e quindi migliorare l'importo della rendita AVS, alle seguenti condizioni: 

1. La persona dovrà essere assicurata e conseguire, nell’anno civile in questione, un reddito complessivo (senza applicazione della franchigia) pari ad almeno il 40% del reddito annuo medio calcolato dalla Cassa di compensazione al momento del raggiungimento dell’età di riferimento, senza ripartizione né rivalutazione (e senza accrediti per compiti educativi e assistenziali). 

2. In caso di assicurazione per un periodo inferiore a un anno intero, i redditi registrati nel conto individuale saranno convertiti in reddito annuo ai fini del confronto e il risultato sarà arrotondato al franco immediatamente superiore. Se sarà raggiunto il valore di riferimento del 40% del reddito annuo medio si potranno però considerare, quali periodi di contribuzione supplementari, solo i mesi di attività lucrativa effettivamente svolti secondo il conto individuale. 

3. Il confronto con il 40% del reddito annuo medio dovrà essere effettuato per ogni anno civile in cui l’assicurato ha esercitato un’attività lucrativa. Il valore ottenuto andrà arrotondato al franco immediatamente superiore. 
 

Se le condizioni succitate sono adempiute, come devo presentare la richiesta di ricalcolo della rendita?

Se le condizioni succitate sono adempiute, è possibile presentare un'unica richiesta di ricalcolo della rendita.
 

Quando inizia il pagamento della rendita ricalcolata?

Il pagamento della rendita ricalcolata inizierà non prima del mese successivo alla presentazione della domanda.
 

Per coloro che svolgono un'attività lavorativa dopo l'età di riferimento e per un massimo di 5 anni, fino al compimento del 70° anno di età, i redditi sottoposti a contributi AVS totalizzati dal mese successivo all'età di riferimento possono essere presi in considerazione per aumentare il reddito annuo medio e migliorare l'importo della rendita di vecchiaia.

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

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