Iniziative
Nel Canton Ticino il popolo e i Comuni hanno la possibilità - in ambito dei diritti politici - di presentare al Parlamento ticinese delle iniziative.
Iniziativa comunale legislativa
Tramite un’iniziativa comunale legislativa, 1/5 dei Comuni può chiedere per iscritto al Gran Consiglio l'accettazione, l'adozione, l'abrogazione e la modifica di una legge o di un decreto legislativo (art. 41 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino).
Un'iniziativa comunale legislativa può essere presentata sotto forma di proposta generica oppure di progetto elaborato.
La forma generica permette ai Comuni promotori di avanzare delle proposte generali di introduzione, modifica o abrogazione di una legge.
Un’iniziativa elaborata richiede invece ai Comuni promotori di presentare una proposta completa di articoli di legge nuovi o modificati.
La presentazione dell'iniziativa è decisa a livello comunale dall'Assemblea comunale o dal Consiglio comunale.
Domanda di iniziativa comunale legislativa
Il testo della domanda, firmato da almeno 3 Municipi, deve essere consegnato presso la Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici.
I promotori devono indicare un loro rappresentante.
Il testo deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e i nomi dei promotori autorizzati ad effettuare la dichiarazione di ritiro.
Prima di essere pubblicato nel Foglio ufficiale, il testo viene esaminato preliminarmente dalla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici.
Con la pubblicazione del testo nel Foglio ufficiale è assegnato un terminato di 100 giorni per la raccolta delle adesioni dei Consigli comunali che devono essere depositate presso la Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, per una verifica.
Il risultato della verifica e l'indicazione relativa alla riuscita o meno dell'iniziativa sono pubblicati nel Foglio ufficiale.
Se l'iniziativa ha avuto successo le adesioni e il testo vengono trasmessi al Gran Consiglio che deciderà se accettare la proposta oppure formulare un controprogetto.
In entrambi i casi l'ultima parola spetterà ai cittadini ticinesi attraverso la votazione popolare.
Basi legali
- Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (revisione della Costituzione art. 82)
- Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018 (iniziative: artt. 93-111 e referendum: artt. 112-114)
- Regolamento sull'esercizio dei diritti politici (REDP) del 5 giugno 2019 (iniziative e referendum: artt. 39-42)