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Dimissioni, elezione in difetto di subentranti, elezione tacita

(art. 83, 84 e 85 LEDP)


Dimissioni

L' eletto che si dimette e il candidato che rinuncia al subingresso sono stralciati dall' elenco.

Elezione in difetto di subentranti

In difetto di subentranti, qualora i proponenti non facessero uso della facoltà di designazione, si procede all' elezione complementare ritenuto che:

  1. l'elezione complementare di non più di due Consiglieri di Stato avviene a maggioranza assoluta;
  2. l' elezione complementare di tre o più Consiglieri di Stato avviene secondo le norme stabilite per le elezioni generali.

Elezione tacita

In caso di nomina tacita i candidati vengono proclamati eletti in seduta pubblica dal presidente del Tribunale d' appello, che rilascia loro le credenziali.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

(art. 86 LEDP)

L' eletto ad una carica secondo la LEDP rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che gli viene consegnato dall' Autorità designata, del seguente tenore:

"Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".

I Consiglieri di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello entro otto giorni dalla data della proclamazione.

Essi entrano immediatamente in funzione dopo tale atto, contemporaneamente cessano le funzioni dei Consiglieri di Stato non eletti.