Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Obbligatorietà della carica

(art. 168 LEDP)

Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l' obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.

Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l' elezione del Governo, può infliggere una multa fino ad un massimo di fr. 5'000.-- all' eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.