Dimissioni, subingresso di deputati, elezione in difetto di subentranti, elezione tacita
(art. 76, 77, 78 e 79 LEDP)
Dimissioni
Le dimissioni del Gran Consigliere sono inoltrate al Presidente del Gran Consiglio.
Le stesse hanno effetto dal momento che il Gran Consiglio ne prende atto (art. 9 Legge sul Gran Consiglio e rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002).
La Segreteria del Gran Consiglio chiede al primo subentrante della lista di appartenenza del deputato dimissionario se accetta o no la carica.
In caso di accettazione, la candidatura è sottoposta all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio perché ne accerti l'idoneità, dato che il subentrante, per accedere alla carica, non deve trovarsi in una situazione di incompatibilità, di cui all'art. 54 della Costituzione cantonale (p.es. Consigliere di Stato, funzionario dello Stato, Magistrato dell'ordine giudiziario).
L' eletto che si dimette e il candidato che rinuncia al subingresso sono stralciati dall' elenco.
Subingresso di deputati
In caso di vacanza viene proclamato eletto il primo dei candidati subentranti nel circondario, se il sostituendo era stato assegnato al circondario.
Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.
Elezione in difetto di subentranti
In difetto di subentranti, qualora i proponenti non facessero uso della facoltà di designazione loro spettante, si procede all' elezione complementare ritenuto che:
- l'elezione complementare di un solo deputato avviene a maggioranza assoluta;
- l'elezione complementare di due o più deputati, avviene secondo le norme relative alle elezioni generali con l'inflessione che il quoziente, in tal caso, è dato dal totale dei voti di gruppo diviso per il numero dei deputati da eleggere più uno, e che alla ripartizione partecipano anche i gruppi che hanno ottenuto un numero di suffragi superiore alla metà del quoziente.
Elezione tacita
In caso di elezione tacita i candidati sono proclamati eletti in seduta pubblica dal Consiglio di Stato, che rilascia loro le credenziali.
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
(art. 112 LEDP; 42g6 RALEDP)
L' eletto ad una carica secondo la LEDP rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che gli viene consegnato dall' Autorità designata, del seguente tenore:
"Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".
I deputati al Gran Consiglio, nella seduta costitutiva, rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal segretario del Gran Consiglio.
I deputati che subentrano nel corso della legislatura fanno altrettanto all' inizio della prima seduta cui partecipano.