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Opzione della carica

(art. 113 LEDP)

L' ufficio che procede alla proclamazione fissa un termine di cinque giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile con quella di nuova elezione per esercitare il loro diritto di opzione.

Se l' eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.

Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione.

L' eletto che rinuncia alla carica per opzione è stralciato dall' elenco dei subentranti.