Iscrizione, aggiornamento e pubblicazione del catalogo elettorale
(art. 6 e seg. LEDP e 2 e seg. RALEDP, art. 4 LDP, art. 1 e 2 ODP)
L'avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.
Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta prima iscritto in quello di un altro. Dell'iscrizione e della radiazione viene data inoltre comunicazione scritta al cittadino interessato.
I Comuni allestiscono un unico catalogo elettorale federale, cantonale e comunale. Vi sono iscritti d'ufficio i cittadini aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale e quelli che acquistano tale diritto nell'anno per il quale il catalogo elettorale è allestito.
Il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre, è pubblicato annualmente durante tutto il mese di gennaio e negli orari di apertura della Cancelleria comunale.
Il catalogo elettorale è pubblico. Può essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli orari di apertura della Cancelleria comunale.
La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e federale, che è avvenuta durante tutto il mese di gennaio 2011, vale anche per le elezioni federali del 23 ottobre 2011.
Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all’albo comunale per quindici giorni consecutivi con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli artt. 161 e 162 LEDP.