Esclusione dai diritti politici
(art. 136 Cost fed, 27 cpv. 2 Cost cant, 11 LEDP, art. 2 cpv. 4, 6 RALEDP, art. 4 Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero)
L'art. 136 della Costituzione federale esclude dall'esercizio del diritto di voto in materia federale l'interdetto per infermità o debolezza mentale.
L'articolo 11 della legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici esclude dall'esercizio del diritto di voto in materia cantonale l'interdetto per infermità o debolezza mentale e incapace di discernimento.
A differenza della legislazione federale in materia di diritti politici quella cantonale permette alla persona interdetta per infermità o debolezza mentale di esercitare il diritto di voto se viene accertata la sua capacità di discernimento.
A livello cantonale l'esercizio del diritto di voto degli interdetti in base all'art. 369 CCS dipende essenzialmente dalla loro capacità di discernimento. Nel caso in cui la persona interdetta in conformità dell'art. 369 CCS fosse ritenuta capace di discernimento verrà iscritta nel catalogo elettorale, con la relativa menzione, del Comune di domicilio.
La procedura per l'accertamento della capacità di discernimento è disciplinata dagli art. 12 e segg. LEDP e 6 RALEDP.
Gli altri casi di interdizione di cui agli art. 370, 371 e 372 CCS non sono motivo di esclusione dall'esercizio dei diritti politici, né in ambito cantonale e comunale, né in ambito federale.