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Materiale di voto

(art. 25 LEDP e 20 RALEDP; art. 33 e 34 LDP)

L'Ufficio votazioni e elezioni e la Cancelleria federale provvedono alla stampa e alla fornitura delle schede, della guida elettorale, delle istruzioni di voto e dell'altro materiale di voto occorrente.

Istruzioni di voto

Distribuzione e invio del materiale di voto

(art. 26 LEDP)

La distribuzione delle schede ufficiali, della guida elettorale e delle istruzioni di voto ai Comuni e ai Partiti, Movimenti, ecc., da parte della Divisione della giustizia, è prevista verosimilmente a partire dal 22 settembre 2011 e giorni seguenti.

Il Municipio invia al domicilio di ogni cittadino iscritto in catalogo le schede ufficiali per il Consiglio degli Stati e per il Consiglio Nazionale, la guida elettorale e le istruzioni di voto al più tardi 10 giorni prima della data delle elezioni e più precisamente entro l'13 ottobre 2011.

Schede ufficiali di voto

(art. 57 cpv. 3 LEDP; art. 20 RALEDP)

La scheda ufficiale per le elezioni contiene, oltre alla data delle elezioni, la designazione del potere da eleggere, il cognome e il nome, la data di nascita e il domicilio.

La scheda per il Consiglio nazionale include inoltre la professione.

La scheda per l'elezione del Consiglio degli Stati è di colore blu mentre quella per l'elezione del Consiglio nazionale è di colore rosso.