Espressione del voto
(art. 37 e 44 LEDP; art. 35 LDP)
Consiglio degli Stati
L’elettore può esprimere al massimo due voti.
Consiglio nazionale
Il voto deve essere espresso sulla scheda ufficiale.
L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.
L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscrivervi nomi di candidati di altre liste (panachage).
Come si vota
- Guida elettorale della Cancelleria federale per l'elezione del Consiglio nazionale
- Come si vota per il Consiglio degli Stati
- Come si vota per il Consiglio nazionale
Istruzioni di voto
- Istruzioni di voto [.pdf 357 KB]