Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Composizione, competenze e funzionamento degli uffici elettorali comunali

(art. 20, 21, 40 LEDP; 10 e ss. RALEDP)

L'ufficio elettorale si compone di un presidente e di due membri designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.

Il Municipio designa inoltre i supplenti dell'ufficio elettorale.

Le cariche di membro e di supplente sono obbligatorie.

Il regolamento disciplina il funzionamento dell’ufficio elettorale.

L'ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati.

Ogni ufficio elettorale comunale deve tenere il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l’elenco dei votanti.

L’ufficio elettorale procede:

  1. a stabilire il numero delle schede rinvenute nell’urna, verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;
  2. a numerare le schede;
  3. a verbalizzare le operazioni effettuate.

Sono riservati i casi in cui parte delle funzioni è attribuita all'ufficio cantonale di accertamento, in particolare la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati.

Le operazioni di voto per le elezioni federali si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo comune. L’istituzione di più uffici elettorali e la loro sede sono pubblicati all’albo comunale a cura del Municipio.

L’ ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell’ ordine, l’ assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale.

Lo spoglio delle schede avviene a livello comunale (art. 38 cpv. 2 LEDP).

Delegati 

I gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali. Ogni gruppo ha diritto ad un delegato e a un supplente per ogni Ufficio elettorale.
I delegati hanno diritto a rilevare eventuali irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale. Per il resto si richiamano gli artt. 23 LEDP e 15 RALEDP.

Delegati per lo spoglio in forma raggruppata per più comuni

Per l’elezione del Consiglio nazionale, nel caso di spoglio in forma raggruppata per più Comuni, il rappresentante dei proponenti comunica al Dipartimento delle istituzioni entro il penultimo lunedì precedente la data delle elezioni i nomi dei delegati e dei loro supplenti e il gruppo di Comuni per il quale sono stati designati. Il Dipartimento trasmette queste informazioni agli Uffici elettorali interessati per il tramite dei Municipi. Questi delegati sostituiscono quelli designati a livello comunale secondo il capoverso 3 dal momento dell’arrivo del materiale dell’elezione nei locali designati per lo spoglio in forma raggruppata.

Determinazione del numero degli uffici elettorali comunali

(art. 22 cpv. 2 LEDP)

Il Municipi fissano il numero degli uffici elettorali comunali.