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Pubblicazione

(art. 6 ODP; art. 52 LDP; art. 52 LEDP)

 

Consiglio degli Stati

 La pubblicazione dei risultati prevede:

  1. il numero degli elettori e dei votanti;
  2. il numero delle schede valide, nulle, in bianco e contestate con i motivi;
  3. il quorum per l'ottenimento della maggioranza assoluta;
  4. il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
  5. l'elenco dei candidati eletti e non eletti.

Consiglio nazionale

Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l’articolo 77 della legge.

Per il resto si rimanda all'art. 52 LDP.