Pubblicazione
(art. 6 ODP; art. 52 LDP; art. 52 LEDP)
Consiglio degli Stati
La pubblicazione dei risultati prevede:
- il numero degli elettori e dei votanti;
- il numero delle schede valide, nulle, in bianco e contestate con i motivi;
- il quorum per l'ottenimento della maggioranza assoluta;
- il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
- l'elenco dei candidati eletti e non eletti.
Consiglio nazionale
Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l’articolo 77 della legge.
Per il resto si rimanda all'art. 52 LDP.