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Ripartizione dei seggi

(art. 88, 105, 106 LEDP; art. 40-42 LDP)


Consiglio degli Stati

Sono eletti al primo turno i candidati che ottengono un numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un’unità a quello delle schede valide e computabili.

I seggi non attribuiti al primo turno vengono assegnati ai candidati che ottengono il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio. I candidati che non ottengono al primo turno un numero di voti superiore al 5% delle schede valide e computabili sono esclusi dal turno di ballottaggio.

Consiglio nazionale

La ripartizione dei seggi per il Consiglio nazionale avviene con il sistema della miglior media (Hagenbach-Bischof) che è una variante del sistema proporzionale.