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Ricorso contro la pubblicazione dei risultati

(art. 164, 166 LEDP )


Consiglio degli Stati

I ricorsi contro l’elezione del Consiglio degli Stati devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale. Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

Consiglio nazionale

I ricorsi contro le operazioni concernenti l’elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.