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Domande frequenti sull'adozione

FAQ

Adottare significa accogliere nella propria famiglia, a livello giuridico, una persona minorenne o maggiorenne.

L’adozione è permessa solo per proteggere il bambino o l’adulto che viene adottato.

Attenzione:

  • non confondere l'adozione con l’affidamento;
  • l’affidamento è qualcosa di momentaneo, mentre l’adozione dura per sempre;
  • con l'adozione, il figlio adottato acquisisce lo stesso statuto giuridico del figlio nato da genitori biologici;
  • con l’adozione, il vincolo di filiazione con i genitori biologici si estingue.

L’affidamento è la custodia momentanea di un minorenne da parte di una o più persone adulte.

L’affidamento è quindi un aiuto che viene dato ai genitori che si trovano in difficoltà.

Attenzione:

  • non confondere l’affidamento con l'adozione;
  • l’affidamento è qualcosa di momentaneo, mentre l’adozione dura per sempre;
  • con l'affidamento, non viene costituito un legame di filiazione.

L’adozione nazionale è l’adozione di un minorenne che vive in Svizzera.

L’adozione internazionale è l'adozione di un minorenne che non vive in Svizzera.

In Svizzera non esiste l'adozione semplice, ma solo quella completa.

A determinate condizioni, le adozioni semplici pronunciate in uno Stato estero possono però essere riconosciute come tali in Svizzera e quindi venir documentate nel Registro dello stato civile svizzero.

Per fare domanda di adozione in Ticino, è necessario che:

  • tu sia maggiorenne;
  • tu sia capace di discernimento;
  • tu sia domiciliato nel Cantone Ticino;
  • siano dati i requisiti legali previsti per l'adozione che desideri effettuare.

Per fare domanda di adozione, devi compilare un modulo ufficiale chiamato "Istanza di adozione". Il modulo viene fornito dall’Ufficio dello stato civile, che in Ticino è l’unica autorità competente per decretare l’adozione.

Per tua praticità, in caso di adozione di un minorenne straniero, il modulo ti viene consegnato direttamente dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione, che in Ticino è l’autorità che ti segue dal punto di vista sociale durante il primo anno di adozione.

Rivolgiti all’Ufficio dello stato civile se vuoi chiedere l’adozione:

  • del figlio minorenne del tuo coniuge;
  • del figlio minorenne del tuo partner registrato;
  • del figlio minorenne del tuo convivente o del tuo partner;
  • di un minorenne che conosci (per esempio, tuo nipote).

Contatta l'Ufficio dell'aiuto e della protezione se vuoi adottare:

  • un minorenne sconosciuto residente in Svizzera;
  • un minorenne straniero sconosciuto residente in un altro Paese;
  • un minorenne che già hai in affidamento.

    Rivolgiti all'Ufficio dello stato civile di Bellinzona.

    I documenti da consegnare variano a dipendenza:

    • del Paese di provenienza della persona che vuoi adottare;
    • del tipo di adozione.

    Per questo motivo, in Ticino non puoi scaricare online la lista dei documenti necessari per l’adozione.

    L’elenco dei documenti richiesti ti verrà fornito dall’Ufficio dello stato civile nel corso della procedura.

    Ricorda che i documenti devono essere:

    • originali (in copia solo dove autorizzato);
    • di principio rilasciati da meno di 6 mesi;
    • tradotti in italiano se sono in una lingua straniera;
    • se sono stati tradotti, la traduzione deve essere confermata da un Ufficio di traduzione iscritto nel Registro di commercio in Ticino;
    • se i documenti vengono trasmessi all’Ufficio dello stato civile direttamente dalla Rappresentanza svizzera all’estero, non preoccuparti di nulla. L’ufficio dello stato civile prenderà contatto con te a ricezione degli stessi e sarai informato sul da farsi;
    • i documenti devono essere consegnati già autenticati con la postilla oppure legalizzati da parte della Rappresentanza svizzera all’estero (nel caso in cui il Paese estero di provenienza non abbia aderito alla Convenzione dell’Aia).

    In Ticino, l’Ufficio dello stato civile prende le decisioni sulle adozioni.

    Contatta l'Ufficio dell'aiuto e della protezione se vuoi adottare:

    • un minorenne sconosciuto residente in Svizzera;
    • un minorenne straniero sconosciuto residente in un altro Paese;
    • un minorenne che hai già in affidamento.

    Come fare?

    1. La prima cosa che devi fare è richiedere un incontro informativo sull’adozione.
    2. Successivamente, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ti contatterà per fissare un incontro.
    3. Durante l’incontro ti verrà spiegata la procedura di adozione e ti verrà fornito il modulo ufficiale per fare domanda di adozione.

    Se hai bisogno di altre informazioni, puoi contattare l’Ufficio dell’aiuto e della protezione.

    Attenzione:

    • ricordati che in Ticino l’Ufficio dell’aiuto e della protezione non può prendere delle decisioni sull’adozione;
    • a prendere le decisioni in Ticino è l’Ufficio dello stato civile di Bellinzona, che interviene solo alla fine della procedura.

    Rivolgiti all’Ufficio dello stato civile se vuoi chiedere l’adozione:

    • di una persona maggiorenne;
    • del figlio minorenne o maggiorenne del tuo coniuge;
    • del figlio minorenne o maggiorenne del tuo partner registrato;
    • del figlio minorenne o maggiorenne del tuo convivente o del tuo partner.

    L’Ufficio dello stato civile verificherà il tipo di adozione che è stata effettuata. Perché l'adozione venga riconosciuta, è necessario che sia stata pronunciata conformemente ai requisiti previsti dalla base legale applicabile:

    Dopodiché, l'Ufficio dello stato civile ti contatterà per iscritto per comunicarti quali ulteriori documenti dovrai presentare.

    Ricordati che se l’adozione non è stata pronunciata conformemente ai requisiti previsti dalle basi legali citate in precedenza, l’Ufficio dello stato civile non può riconoscerla.

    L'Ufficio dello stato civile potrà eventualmente e a determinate condizioni proporre una soluzione alternativa.

    Potresti dover seguire una nuova la procedura di adozione in Svizzera. Durante questo periodo il minorenne ti verrà dato in affido, ma manterrà la propria nazionalità, le proprie generalità e il legame giuridico con i propri genitori biologici. Il bambino avrà inoltre un tutore e un assistente sociale che controllerà la situazione familiare.

    La durata dipende dal tipo di adozione: se è nazionale o internazionale oppure se è nei confronti di un minorenne o di un maggiorenne.

    La procedura di adozione è complessa e spesso molto lunga: può durare da 1 anno a 7 anni, o anche di più.

    In Svizzera esistono delle Autorità centrali che si occupano di coordinare le adozioni e di rappresentare la Svizzera nei rapporti con le autorità dei Paesi esteri.

    Ogni Cantone ha la propria Autorità centrale di riferimento. 

    In Ticino, puoi rivolgerti all'Ufficio dell'Aiuto e della protezione.

    Se vuoi adottare una persona che vive in un altro Paese, la Confederazione permette alle Associazioni intermediarie di aiutarti.

    Le Associazioni intermediarie fanno da tramite tra i futuri genitori e le autorità straniere.

    Ricordati che in Ticino le Associazioni intermediarie non possono prendere delle decisioni sull’adozione perché sono solo una figura di supporto.

    Puoi cambiare il nome (prenome) del minorenne che adotti solo se si tratta di un’adozione congiunta o singola (non in caso di adozione del figliastro).

    Non puoi cambiare il nome del minorenne che adotti se egli è il figlio minorenne del tuo coniuge, del tuo partner registrato, o del tuo convivente di fatto.

    L’Ufficio dello stato civile ti permette di cambiare il nome se ci sono dei motivi degni di rispetto.

    Il minore che è ritenuto capace di discernimento oppure che ha compiuto 12 anni deve dare il suo consenso.

    L’adottato con l’adozione assume il cognome dei genitori adottivi. Se essi portano cognomi diversi, l’adottato assume il cognome da celibe o nubile da essi scelto. L’Ufficio dello stato civile ti informerà al riguardo.

    Il decreto di adozione è la decisione finale che riguarda l’adozione. 

    Se non sei d’accordo con il decreto di adozione, puoi fare ricorso entro 30 giorni dall'intimazione della decisione alla prima Camera civile del Tribunale d’appello.

    I rimedi legali sono sempre indicati nel decreto di adozione.

    In Svizzera esiste l'adozione congiunta (da parte di due coniugi sposati) di un minorenne e l'adozione congiunta (da parte di due coniugi sposati) di maggiorenne. L'adozione congiunta da parte di due persone in unione domestica registrata o da parte di due conviventi sarà permessa dal 1 luglio 2022.

    Esiste poi l'adozione singola di un minorenne e l'adozione singola di un maggiorenne.

    Infine, puoi adottare:

    • il figlio minorenne del coniuge;
    • il figlio maggiorenne del coniuge;
    • il figlio minorenne del partner in unione domestica registrata;
    • il figlio maggiorenne del partner in unione domestica registrata;
    • il figlio del convivente di fatto del padre o della madre dell’adottando minorenne;
    • il figlio del convivente di fatto del padre o della madre dell’adottando maggiorenne.

    Infine esiste l’adozione nei confronti del figliastro.

    Se hai adottato qualcuno all’estero e vuoi che questa adozione sia valida anche in Svizzera, devi avviare una procedura di riconoscimento.

    Di principio, in Ticino è l’Ufficio dello stato civile che riconosce un’adozione avvenuta all’estero.

    Ci sono delle eccezioni per cui è la Pretura del luogo in cui abiti a riconoscere l'adozione. L'Ufficio dello stato civile ti indicherà quale via devi seguire.

    La decisione di riconoscimento di un'adozione da parte dell'Ufficio dello stato civile e la sua documentazione nel Registro dello stato civile svizzero sono gratuite.

    Sono invece a pagamento:

    • i documenti che devi richiedere per il riconoscimento;
    • le traduzioni in italiano dei documenti;
    • la legalizzazione e/o autenticazione dei documenti;
    • il lavoro svolto da altri uffici all’estero o in Svizzera (per esempio: Associazioni intermediarie).

    L’ufficio dello stato civile è tenuto a chiedere il versamento di un importo se la procedura di riconoscimento richiede un lavoro supplementare dovuto alla scarsa collaborazione della persona interessata (75 franchi per ogni mezz’ora).

    La procedura presso l’Uffico dello stato civile costa di regola 400 franchi spese incluse.

    Sono invece a pagamento:

    • i documenti che devi richiedere per il riconoscimento;
    • le traduzioni in italiano dei documenti;
    • la legalizzazione e/o autenticazione dei documenti;
    • il lavoro svolto da altri uffici all’estero o in Svizzera (per esempio: Associazioni intermediarie).

    L’ufficio dello stato civile è tenuto a chiedere il versamento di un importo aggiuntivo se la procedura richiede un lavoro supplementare.

    Si tratta di una Convenzione multilaterale creata con lo scopo di instaurare una cooperazione fra gli Stati che l’hanno firmata, affinché le adozioni internazionali vengano sempre pronunciate nell’interesse del minore. Lo scopo è anche quello di assicurare, fra tutti gli stati contraenti, il riconoscimento delle adozioni pronunciate in conformità alla Convenzione. La Svizzera l’ha firmata nel 2002.

    La Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale stabilisce che:

    • il minore deve crescere in un ambiente familiare;
    • il minore deve crescere in un clima di felicità, d’amore e di comprensione;
    • ogni Stato deve cercare di trovare una soluzione per far restare il minore nella propria famiglia o nel Paese d'origine prima di farlo adottare da qualcuno che viene dall’estero;
    • ogni stato deve garantire che le adozioni internazionali vengano fatte nell’interesse del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali;
    • è vietata la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori.

    Sezione della popolazione

    Via Lugano 4
    6500 Bellinzona

    Capo sezione
    Silvia Gada

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