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Procedura di rigetto

Competenza

CREDITORE

GIUDICE

Definizione

Se il debitore fa opposizione, il creditore può chiedere la continuazione della procedura di esecuzione soltanto rigettando, con successo, l’opposizione; questa procedura si svolge di norma dinanzi a un tribunale ordinario.

Consiglio

Il giudice competente esaminerà la domanda di rigetto dell’opposizione.

Se il creditore presenta un documento qualificato, in base al quale può dimostrare l’esistenza del credito (decisione giudiziaria, transazione o riconoscimento di debito giudiziale), viene accordato il rigetto definitivo dell’opposizione.

Se il creditore presenta un riconoscimento scritto del debito, comprovato dalla firma del documento, viene accordato il rigetto provvisorio dell’opposizione. Se, entro venti giorni dal rigetto provvisorio dell’opposizione, il debitore non fa domanda di disconoscimento del debito oppure tale domanda viene respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo

Approfondimenti