Denominazioni di origine e protette: DOC / DOP / IGP / montagna / alpe
La denominazione DOC (denominazione di origine controllata) viene usata per i vini (vedi legge federale sull'agricoltura).
Le DOP e le IGP (denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette) dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati sono protette se iscritte nel registro federale e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla relativa Ordinanza (vedi sotto).
Anche l'uso dei termini "montagna" e "alpe" è regolamentato e soggetto a restrizioni (vedi sotto).
Le rispettive ordinanze federali precisano le condizioni quadro per il riconoscimento delle DOP e IPG e l'uso dei termini "montagna" e "alpe".
A livello ticinese per ora risulta iscritta solo la DOP per il formaggio d'alpi ticinese.
BASE LEGALE
- Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)del 28 maggio 1997
- Ordinanza del DFE sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGPdell' 11 giugno 1999
- Ordinanza concernente le designazioni "montagna" e "alpe" per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (ODMA)dell'8 novembre 2006
AUTORITÀ COMPETENTE
Ufficio federale dell'agricoltura
Mattenhofstrasse 5
3003 Berna
Tel. 031 322 25 11
Fax 031 322 26 34
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