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Denominazioni di origine e protette: DOC / DOP / IGP / montagna / alpe

La denominazione DOC (denominazione di origine controllata) viene usata per i vini (vedi legge federale sull'agricoltura).

Le DOP e le IGP (denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette) dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati sono protette se iscritte nel registro federale e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla relativa Ordinanza (vedi sotto).

Anche l'uso dei termini "montagna" e "alpe" è regolamentato e soggetto a restrizioni (vedi sotto).

Le rispettive ordinanze federali precisano le condizioni quadro per il riconoscimento delle DOP e IPG e l'uso dei termini "montagna" e "alpe".

A livello ticinese per ora risulta iscritta solo la DOP per il formaggio d'alpi ticinese.