Contributi per miglioramenti strutturali
Gli aiuti agli investimenti si suddividono in contributi e crediti d'investimento che a loro volta si suddividono in provvedimenti individuali e collettivi.
Nei provvedimenti individuali rientrano:
- l'aiuto iniziale e
- gli interventi edilizi
i quali sono concessi secondo un sistema forfetario (retribuzione di base, per UBG, per m3, ecc.)
Nei provvedimenti collettivi rientrano:
- le migliorie fondiarie che concernono almeno 2 aziende,
- le migliorie strutturali realizzate da un'azienda d'estivazione che conti almeno 50 carichi normali
oppure i provvedimenti collettivi di ampia portata quali:
- le ricomposizioni particellari con provvedimenti strutturali (migliorie integrali) e
- le reti viarie che interessano comprensori superiori ai 400 ettari.
Contributi possono essere concessi
- per bonifiche fondiarie (ricomposizioni particellari, strade agricole, ripristino e protezione di edifici e impianti, …);
- per edifici agricoli (costruzione, trasformazione, risanamento o acquisizione di edifici di economia rurale o alpestre).
Crediti di investimento per provvedimenti individuali
- aiuto iniziale (max 35 anni);
- provvedimenti edilizi (costruzione, trasformazione, acquisto o risanamento di edifici di economia rurale, case d'abitazione agricole, edifici o installazioni alpestri);
- ampliamento dei locali di lavorazione e vendita di prodotti ittici indigeni (per i pescatori professionisti).
Crediti di investimento per provvedimenti collettivi
- bonifiche fondiarie;
- costruzioni e impianti collettivi per la trasformazione e lo stoccaggio di prodotti agricoli regionali.
BASE LEGALE
- Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)del 2 novembre 2022
- Istruzioni relative all'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura
- Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)del 26 novembre 2003