Domande frequenti su aperture e orari
Domande e risposte inerenti le disposizioni sull'apertura dei negozi
1. Aperture straordinarie domenicali
domenica 6 ottobre 2024, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Periodo pre-natalizio
domenica 1° dicembre 2024, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
domenica 15 dicembre 2024, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
domenica 22 dicembre 2024, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
2. Quali negozi possono usufruire delle aperture straordinarie domenicali?
Tutti i commerci di vendita al dettaglio presenti in Ticino.
3. E’ necessario un permesso per tenere aperto il negozio nelle aperture straordinarie domenicali?
No. Il Dipartimento delle finanze e dell’economia ha rilasciato dei permessi collettivi per tutti i commerci del Cantone Ticino per le aperture nei giorni festivi, questi permessi sono pubblicati sul Foglio Ufficiale del 30 gennaio 2024 e sul Foglio Ufficiale del 10 settembre 2024.
4. E’ necessario un permesso per l’occupazione di personale nelle aperture straordinarie domenicali?
No. Secondo la Legge Federale sul lavoro non vi è necessità di autorizzazione per l'occupazione di personale nei negozi durante 4 domeniche all'anno.
5. Si può occupare il personale al di fuori degli orari di apertura del negozio?
Il personale può essere occupato secondo l'orario aziendale in vigore nel negozio (di regola 06.00-23.00).
6. A cosa ha diritto il lavoratore nel caso di lavoro nelle domeniche 6 ottobre, 1°, 15 e 22 dicembre 2024?
Per le ore prestate alla domenica si ha diritto ad un supplemento salariale del 50% ed alla compensazione.
La compensazione del lavoro domenicale fino ad una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero entro le 4 settimane seguenti. Qualora si prolunga oltre cinque ore, deve essere compensato con un riposo di 35 ore consecutive durante un giorno lavorativo, della settimana precedente o successiva alla domenica.
7. A che condizioni è possibile occupare i lavoratori le domeniche 6 ottobre, 1°, 15 e 22 dicembre 2024?
Il lavoratore potrà essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere di domenica almeno una volta ogni due settimane.
8. Alla domenica è possibile svolgere lavoro straordinario?
Alla domenica non si può svolgere lavoro straordinario. Pertanto, durante l’occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore, non potrà superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).
9. Come deve essere calcolata la compensazione di 35 ore consecutive?
11 ore di riposo giornaliero più 24 ore consecutive che devono comprendere obbligatoriamente il periodo tra le 06.00 e le 20.00.
10. Il lavoratore può essere occupato/a senza il suo consenso?
No. Il datore di lavoro può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale, solo con il suo consenso. Il consenso dovrà essere scritto.
11. Nella settimana in cui il lavoratore svolge lavoro domenicale, ha ancora diritto al suo usuale giorno di libero?
Si, il giorno di libero settimanale deve essere accordato come ogni settimana. Non si può sostituire il giorno di libero settimanale con il giorno della compensazione.
12. Quanti giorni consecutivi si può lavorare e quante ore massime settimanali si possono svolgere?
Un lavoratore non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi. La settimana lavorativa, compreso il lavoro domenicale, non può superare le 45 ore per i commerci con più di 50 collaboratori nella stessa sede, e 50 ore per tutti gli altri.
13. Posso occupare degli studenti o apprendisti alla domenica?
Possono essere occupati alla domenica unicamente i giovani che hanno compiuto 18 anni.
14. I mercati sono sottoposti alla legislazione sull'apertura dei negozi (LAN) e relativo Regolamento di applicazione (RLAN)?
I mercati occasionali ubicati sul suolo pubblico non sono considerati dei negozi ai sensi della LAN e pertanto non devono sottostare alle limitazioni sugli orari di apertura imposte dalla legge cantonale.
Sono, invece, considerati negozi assoggettati alla LAN gli stand di vendita o le strutture mobili che i negozianti collocano, occasionalmente o in maniera stabile, all'esterno dei locali dei propri negozi o nelle immediate vicinanze.