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Orari d'apertura durante le domeniche e giorni festivi

Di principio i negozi sono chiusi la domenica e i giorni festivi.

Deroghe di legge per apertura generalizzata

  • L'apertura tra le ore 10.00 e le ore 19.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il 1. maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l’Immacolata.
  • L’apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di quattro domeniche all’anno, definite annualmente dal Dipartimento.

 

Altre deroghe di legge in determinati negozi

  • Durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:
    a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;
    b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;
    c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;
    d) negozi situati nei camping;
    e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;
    f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a 400 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica; 
    g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
    h) negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
  • Durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 18.00:
    a) panetterie, pasticcerie, confetterie e gelaterie;
    b) negozi di piante e fiori;
    c) gallerie d’arte e ateliers che vendono opere d’arte;
  • Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.
  • Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo le ore 18.00.
  • Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d'affari, comprensiva della cifra d'affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00.

 

 
Informazioni supplementari

Giorni festivi in Ticino