Orari d'apertura durante le domeniche e giorni festivi
Di principio i negozi sono chiusi la domenica e i giorni festivi.
Deroghe di legge per apertura generalizzata
- L'apertura tra le ore 10.00 e le ore 19.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il 1. maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l’Immacolata.
- L’apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di quattro domeniche all’anno, definite annualmente dal Dipartimento.
Altre deroghe di legge in determinati negozi
- Durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:
a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;
b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;
c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;
d) negozi situati nei camping;
e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;
f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a 400 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;
g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
h) negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
- Durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 18.00:
a) panetterie, pasticcerie, confetterie e gelaterie;
b) negozi di piante e fiori;
c) gallerie d’arte e ateliers che vendono opere d’arte; - Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.
- Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo le ore 18.00.
- Previa autorizzazione del Dipartimento, i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione, situati in Comuni di frontiera (art. 8 Regolamento della Legge sull'apertura dei negozi (RLAN) e art. 3 Decreto esecutivo concernente la designazione delle località turistiche e di confine, i comuni di frontiera e le strade principali con traffico intenso di viaggiatori), dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l'attrattività economica dell'apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00.
- Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d'affari, comprensiva della cifra d'affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00.
Informazioni supplementari
Giorni festivi in Ticino