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Introduzione e basi legali

Introduzione

Le aggregazioni di Enti patriziali sono una possibilità prevista dalla Legge organica patriziale (LOP):

La strategia cantonale in ambito patriziale mira a un generale rafforzamento dei Patriziati quali Enti locali di grande importanza per la gestione del territorio. In questo contesto, le aggregazioni possono costituire una valida soluzione qualora singoli Patriziati si trovino, in particolare per carenza di risorse umane e finanziarie, in situazione da non riuscire più a garantire la necessaria funzionalità e il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio a favore della comunità.

Nei casi più problematici, l'aggregazione patriziale, che si vuole sempre far partire dal basso, può costituire l'alternativa al disconoscimento.
La procedura prevista è analoga, anche se semplificata, a quella applicata ai Comuni, con la principale differenza che la decisione finale (salvo ricorsi) spetta al Consiglio di Stato (invece che al Gran Consiglio, come succede in ambito comunale).

Basi legali

Legge organica patriziale (LOP)

Art. 34   1Due o più patriziati possono essere aggregati quando ciò fosse imposto da ragioni                  d’interesse economico o amministrativo generali.

2In particolare, sentiti i rappresentanti degli enti interessati:

a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed una gestione più razionale dei beni di loro proprietà, a favore della comunità;

b) quando la maggior parte dei patrizi di uno dei patriziati fossero i medesimi dell’altro;

c) quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato;

d) al fine di costituire una sola gestione dei beni patriziali in una giurisdizione comunale o in un comprensorio di comuni confinanti.

Art. 35   1La procedura di aggregazione può essere avviata:

a) su domanda di tutti i patriziati coinvolti, ovvero per ciascuno di essi dall’Ufficio patriziale, dall’Assemblea patriziale o dal Consiglio patriziale;

b) d’ufficio dal Consiglio di Stato.

2Il Consiglio di Stato avvia lo studio di aggregazione, definendone il comprensorio. Esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i patriziati coinvolti.

3La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato, unitamente alla presa di posizione degli uffici patriziali dei patriziati coinvolti; il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede la completazione.

4La proposta del Consiglio di Stato è in seguito trasmessa ai singoli Uffici patriziali, affinché entro il termine fissato la sottopongano con il loro preavviso a tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale di ogni patriziato, riuniti in assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 70; nei patriziati con il Consiglio patriziale, si esprime l’Assemblea dei cittadini patrizi.

5Il Consiglio di Stato decreta l’aggregazione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.

6Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione; se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

7Sono per il resto applicabili per analogia gli art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3, 9, 11 cpv. 1, 12, 13, 14 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.