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Procedure tipo

Ratifiche regolamenti (art. 126-128 LOP)

Tutti i regolamenti patriziali e le loro modifiche devono essere sottoposti al Consiglio di Stato, tramite la Sezione enti locali, per la ratifica cantonale. I regolamenti patriziali entrano in vigore solo dopo la ratifica del Consiglio di Stato (art. 128 LOP).

L'istanza di ratifica deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • messaggio dell'Ufficio patriziale;
  • rapporto commissionale;
  • estratto del verbale dell'Assemblea o del Conasiglio patriziale;
  • copia dell'avviso pubblicato all'albo (risoluzioni assembleari);
  • dichiarazione attestante l'assenza di ricorsi.

Ratifiche di prestiti e aperture di crediti (art. 143 LOP)

Le risoluzioni dell'assemblea o del Consiglio patriziale concernenti prestiti o aperture di crediti devono essere ratificate dal Dipartimento competente, tramite la Sezione degli enti locali.

L'istanza di ratifica deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • messaggio dell'Ufficio patriziale*;
  • rapporto commissionale;
  • ultimo bilancio patrimoniale del patriziato;
  • estratto del verbale dell'Assemblea o del Consiglio patriziale;
  • copia dell'avviso pubblicato all'albo (risoluzioni assembleari);
  • dichiarazione attestante l'assenza di ricorsi.

*Per quanto attiene al contenuto e alla forma del messaggio si rimanda alla circolare SEL n. 20150716-P3 del 16 luglio 2015 Indicazioni sulla procedura di ratifica degli investimenti

Ratifiche di alienazione di beni (art. 9 LOP)

I beni amministrativi dei patriziati sono inalienabili (art. 8 cpv. 1 LOP).

I beni patrimoniali, per contro, possono essere alienati per ammortizzare debiti, per finanziare opere di pubblica utilità oppure quando l'alienazione sia fatta nell'interesse della collettività in genere e non sia comunque pregiudizievole agli interessi del patriziato (art. 8 cpv. 2 LOP).

Tutte le alienazioni di beni patriziali decise dall'assemblea o dal Consiglio patriziale devono essere sottoposte al Consiglio di Stato, tramite la Sezione enti locali, per ratifica.

L'istanza di ratifica deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 6 RALOP):

  • richiesta dell'istante;
  • messaggio dell'Ufficio patriziale;
  • rapporto commissionale;
  • estratto del verbale dell'Assemblea o del Consiglio patrizale;
  • copia dell' avviso pubblicato all'albo (risoluzioni assembleari);
  • planimetria con l'appartenenza alla zona di piano regolatore;
  • dichiarazione attestante l'assenza di ricorsi.

Pubblico concorso (art. 12 LOP)

Principio
Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatti per pubblico concorso, che deve essere annunciato all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi.
Il regolamento del patriziato fissa la cifra oltre la quale il bando di concorso deve essere pubblicato pure sul Foglio ufficiale.

Bando di concorso
Il bando di concorso deve prevedere:

  • la natura del bene o della prestazione posta a pubblico concorso;
  • l'Ufficio presso il quale gli interessati possono prendere conoscenza degli eventuali atti accompagnanti il concorso;
  • eventualmente, l'importo e la forma della garanzia che deve accompagnare ogni offerta;
  • il giorno, l'ora e il luogo di eventuali sopralluoghi;
  • il giorno e l'ora di scadenza del concorso;
  • il giorno, l'ora e il luogo di apertura pubblica delle offerte.

L'avviso di concorso può prevedere ulteriori formalità.

Eccezioni / esonero dal publico concorso (art. 13 LOP)
L'articolo 13 LOP regola i casi di esonero dal pubblico concorso: in particolare, l'eccezione è concessa quando non ne può derivare danno al Patriziato e l'interesse generale lo giustifica.

Aggiudicazione (art. 14 LOP)
Ai sensi dell'art. 14 LOP, l'aggiudicazione va fatta di regola al miglior offerente. La legge prevede tuttavia eccezioni a tutela degli interessi del Patriziato (art. 14 cpv. 2 e 3 LOP).