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Vigilanza sui patriziati (art. 130 e seguenti LOP)

I patriziati sono sottoposti alla vigilanza dello Stato, tramite il Dipartimento delle istituzioni e i servizi subordinati (Sezione degli enti locali).

L'azione di vigilanza è indirizzata al controllo della legalità e dell'opportunità limitata all'arbitrio, alla sorveglianza dell'amministrazione e delle decisioni concernenti la gestione dei beni patriziali, nonché ai provvedimenti adottati dal presidente degli organi legislativi nell'ambito delle proprie funzioni.

Qualora vi fosse sospetto di cattiva amministrazione, l'autorità di vigilanza è legittimata a intervenire sia su denuncia privata che d'ufficio (art. 131 LOP).

Accertata la violazione, il Consiglio di Stato può infliggere sanzioni disciplinari, che vanno dall'ammonimento alla destituzione nel caso di condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per reati intenzionali contrari alla dignità della carica (art. 133-135 LOP).

In caso di cattiva amministrazione possono essere adottati provvedimenti d'eccezione come affiancarsi o sostituirsi all'Ufficio patriziale oppure ,allorquando l'assemblea non provvede all'elezione dell'Ufficio patriziale, delegare al locale Municipio l'amministrazione dell'ente patriziale. Dovessero perdurare i motivi dell'intervento dell'autorità di vigilanza, può essere avviata d'ufficio una procedura di fusione o di disconoscimento (artt. 138-141 LOP).

Nell'ambito delle competenze di vigilanza viene pure svolta la ratifica delle decisioni degli organi legislativi concernenti prestiti o aperture di crediti, previo esame del piano di finanziamento e della situazione economico-finanziaria dell'ente per accertare la sopportabilità degli oneri d'investimento (art. 143 LOP).

Infine, se i conti patriziali o parte di essi non sono approvati, viene ordinata un'inchiesta e adottati adeguati provvedimenti (art. 144 LOP).