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Consorziamento e disconoscimento

Nell'ambito delle procedure relative al riconoscimento degli Enti patriziali a seguito dell'entrata in vigore della Legge organica patriziale (LOP) il 1° gennaio 1995, è stata prestata particolare attenzione all'ipotesi di unificare, ove già sussistevano i presupposti, quegli enti che in caso contrario non avrebbero avuto chances di essere riconosciuti o erano destinati a scomparire. Questa operazione è stata portata a termine con discreto successo, così che il numero degli enti è stato ridotto di una trentina di unità.

Consorziamento (art. 36 LOP)

Analogamente alla fusione, la LOP indica che due o più patriziati possono essere riuniti in consorzio, allo scopo di garantire un governo e uno sfruttamento più razionali dei loro beni (in particolare i boschi, i pascoli e gli alpi) o di favorire l'esecuzione di compiti di pubblico interesse. Il consorzio può comprendere anche i comuni nella cui giurisdizione si trovano i beni patriziali, altri comuni, gli enti turistici, le regioni, quando il fine del consorzio è l'utilizzazione dei fondi patriziali per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali.

Disconoscimento (art. 38 LOP)

I patriziati che non adempiono più ai requisiti di legge vengono disconosciuti dal Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dell'Ente.

Nel decreto governativo di disconoscimento, appellabile entro 30 giorni al Gran Consiglio, viene stabilito il destinatario dei beni dell'Ente disconosciuto. Dato che i patriziati sono corporazioni di diritto pubblico che agiscono a favore della comunità, la devoluzione dei loro beni in caso di disconoscimento andrà primariamente a favore di Enti pubblici con finalità identiche o analoghe, quali i Comuni o altri patriziati.