Centri educativi per minorenni, accompagnamento in appartamento e centri diurni
I Centri educativi per minorenni (CEM) accolgono bambini e ragazzi, dagli 0 ai 20 anni, per i quali è necessario un temporaneo allontanamento dal proprio contesto famigliare a causa di problematiche di natura sociale, educativa e/o psicologica. Quando i ragazzi accolti si avvicinano alla maggiore età e il loro progetto giunge a compimento, possono essere gradualmente accompagnati verso la vita in autonomia in un appartamento. I CEM sono strutture di tipo residenziale; in alcuni casi offrono anche un accompagnamento durante le fasce diurne.
Accompagnamento progressivo verso l'autonomia
Cos’è l’accompagnamento progressivo verso l’autonomia e a chi si rivolge?
L’accompagnamento viene proposto dai CEM per sostenere gli ospiti a iniziare una vita autonoma in un appartamento interno o esterno al CEM. L’uscita in appartamento non corrisponde a una dimissione: il collocamento rimane pertanto attivo.
Di regola, questa prestazione è offerta ai minorenni dai 16 anni e ai giovani adulti dai 18 ai 20 anni.
L’accesso agli appartamenti è generalmente correlato allo svolgimento di un’attività occupazionale stabile (ad es. formazione terziaria, lavoro) da parte del minorenne/giovane adulto. L’accompagnamento è volto alla dimissione dal CEM ed è dunque limitato nel tempo (6 mesi-1 anno).
Chi può beneficiarne?
Non tutti i CEM offrono questa possibilità. È necessario inoltre tenere conto delle disponibilità dei posti e della valutazione di ogni singolo caso. Potrebbe essere necessario, prima di accedere a un posto di progressione, lavorare su altri obiettivi personali, scolastici o professionali.
Che tipo di accompagnamento educativo viene proposto?
I minorenni/giovani adulti che intraprendono un percorso in autonomia dispongono delle capacità personali necessarie per far fronte alla vita indipendente in appartamento (ad es. fare le pulizie, fare la spesa, ecc.). Per questa ragione, l’accompagnamento educativo offerto da parte del CEM è minore ed equivale a circa 8-10 ore settimanali.
Le modalità di accompagnamento dipendono dai bisogni specifici dell'ospite. L'educatore di riferimento interagisce regolarmente con il ragazzo e, quando ne ha bisogno, lo incontra e lo visita in appartamento.
Cosa succede quando l’accompagnamento volge al termine?
Generalmente, l’appartamento per la progressione è subaffittato da parte del CEM. Dopo la dimissione il ragazzo può firmare il contratto di locazione e restare nell’appartamento oppure cercarne un altro. Sarà necessario consolidare la situazione finanziaria affinché possa far fronte alle spese.
Dopo la dimissione, quando richiesto, alcuni CEM offrono un sostegno puntuale. Questo accompagnamento viene definito "post-cura".
A chi spettano le spese di questo tipo di accompagnamento?
Durante il collocamento, le spese dell’appartamento e del vitto sono sostenute da parte del CEM e della famiglia attraverso la retta di partecipazione alle spese di collocamento. La retta di partecipazione ammonta al massimo a 480 fr. mensili. La famiglia resta responsabile del pagamento delle spese accessorie del ragazzo (abbonamento del treno, vestiti, hobby, ecc.). L’accompagnamento è sussidiato anche da parte dell’Ufficio federale di giustizia.
Dopo la dimissione, queste spese devono essere assunte dal ragazzo o dalla sua famiglia. A dipendenza della situazione economica, possono essere richiesti dei sussidi agli uffici cantonali competenti.
Il personale che accompagna i ragazzi in appartamento ha una formazione specifica?
Di regola, all’interno del servizio lavorano educatori sociali con una formazione terziaria conclusa in pedagogia, psicologia o lavoro sociale. Almeno il 75% del personale ha una formazione riconosciuta a livello federale in ambito sociale o pedagogico.
Gli accompagnamenti sono sottoposti a una vigilanza cantonale?
L'accompagnamento rientra nel dispositivo delle strutture di protezione dei minorenni autorizzate.
L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) è l'autorità cantonale di riferimento e in situazioni particolari viene sempre coinvolto. L’UFaG mantiene contatti regolari con il centro e almeno una volta ogni due anni svolge una vigilanza in loco, durante la quale incontra il personale educativo ed eventualmente gli ospiti.
In generale, l’Ufficio vigila affinché i diritti degli ospiti vengano rispettati e promossi durante il loro accompagnamento. In base ai bisogni del settore della protezione dei minorenni, sviluppa inoltre nuove offerte educative in collaborazione con il CEM.
Basi legali
- 0.107 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
- 341 Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure del 5 ottobre 1984 (LPPM)
- 341.1 Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) del 21 novembre 2007
- 211.222.338 Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) del 19 ottobre 1977
- 874.100 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003
- 874.110 Regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005