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Autorizzazioni cantonali a trattare stupefacenti

I medici, i dentisti, i veterinari e i farmacisti responsabili di una farmacia che sono ammessi al libero esercizio della professione non necessitano di alcuna autorizzazione espressa a trattare stupefacenti. In virtù dell'articolo 9 della Legge federale sugli stupefacenti sono infatti autorizzati d'ufficio.

Gli ospedali, le cliniche, le case di cura e le altre strutture sanitarie ad essere assimilabili nonché gli istituti scientifici necessitano di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone. Competente per il rilascio dell'autorizzazione è l'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità, via Orico 5, 6500 Bellinzona.
La responsabilità degli stupefacenti deve essere affidata ad una persona qualificata. Devono essere rispettate per analogia tutte le disposizioni in vigore per le farmacie, in particolare l'obbligo di tenere una contabilità aggiornata, di allestire un inventario annuale e di conservare i documenti giustificativi per almeno 10 anni.