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Promemoria per i medici e i veterinari sulla prescrizione di stupefacenti

La legislazione sugli stupefacenti concerne due gruppi di medicamenti:

Gli stupefacenti classici
(oppiacei, narcotici, amfetamine)
Le sostanze psicotrope
(benzodiazepine, barbiturici, anoressizzanti)
Le disposizioni in materia di prescrizione sono differenti per i due gruppi.

In generale

Hanno il diritto di prescrivere stupefacenti classici o sostanze psicotrope i medici e i veterinari, ma non i dentisti.

Medici e veterinari sono tenuti a prescrivere gli stupefacenti "nella misura ammessa dalla scienza".

I medici e i veterinari possono prescrivere stupefacenti solamente ai loro pazienti oppure a coloro che hanno essi stessi visitato. Le ricette di copertura, ad esempio per convalidare una prescrizione di un medico o di un veterinario straniero, costituiscono un'infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, perseguibile penalmente.

La ricetta perde validità dopo un mese a partire dalla data di compilazione.

Gli stupefacenti classici

Gli stupefacenti classici devono essere prescritti utilizzando il modulo ufficiale in triplice copia. Tutti i blocchetti e tutte le ricette sono numerati. In caso di perdita o di furto segnalare tempestivamente all'Ufficio del farmacista cantonale questi numeri, affinché si possano bloccare le relative ricette presso le farmacie (N. B. conservare in luogo sicuro e separato dal ricettario il foglietto inserito all'inizio del blocchetto, sul quale è riportato il riepilogo dei numeri ricevuti). I moduli ufficiali sono ottenibili presso l'Ufficio di sanità a Bellinzona.

In dettaglio:

  • Sulla ricetta, oltre al nome di marca, alla forma farmaceutica e al dosaggio, è obbligatorio indicare la posologia e le istruzioni per l'uso.
  • Il quantitativo prescritto non deve eccedere quanto è necessario per un mese di cura. Eccezionalmente, se le circostanze lo giustificano, questa durata può essere prolungata di due mesi (totale prescritto dunque al massimo per 3 mesi); in tal caso però bisogna indicare sulla ricetta la durata precisa della cura ("per x giorni" oppure "fino al ...").
  • Il paziente deve essere identificato con nome, cognome, anno di nascita e indirizzo.
  • Per i veterinari: l'animale deve essere identificato indicando la specie, il peso (eventualmente il numero se si tratta di un collettivo), il nome e l'indirizzo del proprietario.
  • Il medico, rispettivamente il veterinario prescrivente deve essere identificato con nome, indirizzo e timbro.
  • La ricetta deve essere datata e firmata.
  • Il medico consegna la copia bianca e la copia rosa al paziente e trattiene la copia azzurra nella cartella medica del paziente.

Le sostanze psicotrope

Le sostanze psicotrope devono essere prescritte utilizzando un ricettario normale.

In dettaglio:

  • Si raccomanda di indicare la posologia e le istruzioni per l'uso.
  • Il quantitativo prescritto non deve eccedere quanto è necessario per un mese di cura. Eccezionalmente, se le circostanze lo giustificano, questa durata può essere prolungata di cinque mesi (totale prescritto dunque al massimo per 6 mesi); in tal caso però bisogna indicare sulla ricetta la durata precisa della cura ("per x giorni" oppure "fino al ...").
  • Il paziente deve essere identificato. Per i veterinari: bisogna identificare il proprietario dell'animale.
  • Il medico, rispettivamente il veterinario prescrivente deve essere identificato.
  • La ricetta deve essere datata e firmata.
  • Il farmacista ha il diritto di ripetere una volta la dispensazione, consegnando al massimo il quantitativo necessario per un mese di trattamento.

Da: "Strane, ma vere" di Plinio Grossi, Fontana Edizioni, Pregassona, 1999