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Promemoria per i farmacisti sulla dispensazione di stupefacenti

La legislazione sugli stupefacenti concerne due gruppi di medicamenti:
Gli stupefacenti classici (oppiacei, narcotici, amfetamine)
Le sostanze psicotrope (benzodiazepine, barbiturici, anoressizzanti)
Le disposizioni in materia di prescrizione sono differenti per i due gruppi.

In generale

I farmacisti possono dispensare stupefacenti classici o sostanze psicotrope

  • su ordinazione scritta di un medico, di un dentista o di un veterinario abilitato all'esercizio della professione (stupefacenti "ad uso dello studio" o per la valigetta);
  • su ricetta di un medico o di un veterinario abilitato all'esercizio della professione. Le ricette dei dentisti invece non sono valide!
  • su ordinazione scritta del responsabile degli stupefacenti di una farmacia, di un ospedale, di un istituto scientifico e di un'organizzazione nazionale o internazionale. In questo caso il farmacista viene però parificato ai grossisti di stupefacenti e deve quindi attenersi a tutte le disposizioni ad essi applicabili: per conoscere tali condizioni contattare l'Ufficio del farmacista cantonale.

Prima di fornire stupefacenti a medici, dentisti o veterinari i farmacisti devono accertarsi che essi abbiano il diritto di acquisirli (consultare l'elenco delle ditte e delle persone svizzere abilitate a trattare stupefacenti presente su questo sito).

Una ricetta per stupefacenti classici o sostanze psicotrope è valida al massimo per un mese a partire dalla data di compilazione, salvo se il medico o il veterinario ha prescritto gli stupefacenti per una durata più lunga (limitazioni applicabili in tal caso: vedi sotto).

I medici e i veterinari possono prescrivere stupefacenti solamente ai loro pazienti oppure a coloro che hanno essi stessi visitato: il farmacista ha il dovere di astenersi dal dispensare il medicamento se sa o reputa che il paziente non è stato visitato dal medico che ha redatto la ricetta.

Le ricette dei medici stranieri non sono valide. Fanno eccezione quelle allestite dai medici autorizzati di Campione d'Italia.

Eventuali forniture di stupefacenti classici o sostanze psicotrope non conformi a quanto disposto dalla legislazione sugli stupefacenti costituiscono una infrazione perseguibile penalmente!

Gli stupefacenti classici

Gli stupefacenti classici devono essere stati prescritti utilizzando il modulo ufficiale in triplice copia (Promemoria sulla prescrizione). Oltre al nome di marca, alla forma farmaceutica e al dosaggio è obbligatorio indicare la posologia e le istruzioni per l'uso. Il paziente deve essere identificato con nome, cognome, anno di nascita e indirizzo. Per le ricette dei veterinari: l'animale deve essere identificato indicando la specie, il peso (eventualmente il numero se si tratta di un collettivo), il nome e l'indirizzo del proprietario. Il medico, rispettivamente il veterinario prescrivente deve essere identificato con nome, indirizzo e timbro. La ricetta deve essere datata e firmata. Se tutte queste condizioni non sono ossequiate la ricetta non è valida!

Il quantitativo prescritto non deve eccedere quanto è necessario per un mese di cura. Eccezionalmente, se le circostanze lo giustificano, questa durata può essere prolungata di due mesi (totale prescritto dunque al massimo per 3 mesi); in tal caso il medico deve però indicare sulla ricetta la durata precisa della cura ("per x giorni" oppure "fino al…").

Il paziente deve consegnare la ricetta e tutte le copie in suo possesso alla farmacia. A fornitura avvenuta non saranno restituite in nessun caso.

È vietato ripetere la dispensazione.

In casi urgenti e quando è impossibile ottenere una prescrizione medica, il farmacista può eccezionalmente dispensare senza ricetta la confezione più piccola di uno stupefacente (amfetaminici e consegna a tossicodipendenti esclusi!). In tal caso deve allestire un verbale di dispensazione che indichi il nome e l'indirizzo del destinatario nonché il motivo della fornitura senza ricetta, trasmettendolo entro cinque giorni al medico curante e al Farmacista cantonale.

Le sostanze psicotrope

È sufficiente una ricetta normale. Il paziente deve essere identificato. Per i veterinari: bisogna poter identificare il proprietario dell'animale. Il medico, rispettivamente il veterinario prescrivente deve essere identificato. La ricetta deve essere datata e firmata.

Il quantitativo prescritto non deve eccedere quanto è necessario per un mese di cura. Eccezionalmente, se le circostanze lo giustificano, questa durata può essere prolungata di cinque mesi (totale prescritto dunque al massimo per 6 mesi); in tal caso il medico deve però indicare sulla ricetta la durata precisa della cura ("per x giorni" oppure "fino al...").

La dispensazione va registrata in modo indelebile sulla ricetta, con l'indicazione della data e del quantitativo fornito. Se la ricetta viene riconsegnata al paziente, apporre il timbro della farmacia.

Sempre che non si tratti di un medicamento di lista A, il farmacista ha il diritto di ripetere una volta la dispensazione, durante il mese di validità della ricetta, consegnando al massimo il quantitativo necessario per un mese di trattamento. La ripetizione va registrata in modo indelebile sulla ricetta, con l'indicazione della data di ripetizione e del quantitativo fornito.

Se la ricetta viene riconsegnata al paziente, apporre il timbro della farmacia.